Come deposito bilancio d’esercizio
- Informazioni
- Cosa occorre
- Approfondimento
Così come prevede dall’art. 2435 del Codice Civile entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio le societa’ non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresi’ a depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con
l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonche’ dei soggetti
diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Il servizio Deposito Bilanci è dedicato alle società di capitali tenute al deposito del proprio bilancio al Registro Imprese.
Nelle sezioni dedicate “cosa occorre” e “approfondimento” puoi trovare informazioni, notizie utili ed elenco della documentazione relativamente a :
- Soggetti non obbligati ad allegare file bilancio in XBRL
- Società quotate
- Termini e modalità di presentazione del bilancio
- Deposito di bilancio sociale
- Cooperative
- Sanzioni
- Depositi a rettifica
- Distribuzione degli utili
Quale documentazione necessaria per il deposito bilancio
- File BILANCIO + NOTA INTEGRATIVA (formato XBRL)
- File VERBALE ASSEMBLEA (formato in alternativa PDF/A, PDF,WORD)
- eventuali RELAZIONI: GESTIONE, SINDACI, REVISORI (formato come sopra)
La pratica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal professionista incaricato.
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La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL dal 1° gennaio 2020 è la versione “2018-11-04”
Nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento approvato dall’assemblea, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, depositare il prospetto contabile e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A, definita doppio deposito formato (XBRL e PDF/A)”.
Anche la tassonomia 2018-11-04, come la tassonomia precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:
- Stato Patrimoniale, · Conto Economico, · Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa).
La Nota Integrativa del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.
Soggetti non obbligati ad allegare XBRL
- le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. Tale esenzione vale anche per il bilancio consolidato;
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; · le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.
Non sono inoltre disponibili le tassonomie per le seguenti fattispecie, che non possono depositare il bilancio in formato XBRL, considerato che il file XBRL sicuramente non rispetta le norme specifiche di legge:
- Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia;
- Bilancio sociale ;
- Bilancio consolidato di società di persone ;
- Consorzi confidi
- Bilancio finale di liquidazione.
Società quotate
Dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2021 le società quotate in borsa (intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, quali ad es. obbligazioni) sono tenute a redigere le relazioni finanziarie annuali secondo lo stesso formato elettronico unico di comunicazione noto come European Single Electronic Format (ESEF) e precisamente con linguaggio informatico XHTML integrato (eXtensible HyperText Markup Language) in sostituzione del formato PDF/A.
Termini e modalità di presentazione del bilancio
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.). Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo
Dichiarazioni di conformità del bilancio
La sottoscrizione digitale del documento deve essere effettuata esclusivamente in modalità CAdES, formato che permette di firmare qualsiasi tipo di file e che prevede la creazione di una “busta”, generando un file con estensione .p7m, come richiesto dalla normativa, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso software idonei in grado di “sbustare” il documento sottoscritto. La firma PADES non genera un file con estensione .p7m e pertanto non deve essere utilizzata.
Se Deposito a cura di Amministratore/Liquidatore
- Se la documentazione è prodotta in duplicato di originale informatico sottoscritto digitalmente dai firmatari per legge (tutti i sottoscrittori) in calce agli allegati non deve essere apposta alcuna dichiarazione.
- Se la documentazione è prodotta in copia per immagine su supporto informatico di origine cartaceo, con firme autografe, in calce a ciascun documento deve essere apposta la seguente dichiarazione:
Il/La sottoscritto/a ……nato a …………… il …………… consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 47 del medesimo dpr 445/2000 l’identicità dei contenuti delle copie informatiche, allegate alla presente pratica, agli originali cartacei conservati agli atti della società
In caso di presentazione da parte Commercialista iscritto all’Albo Sez. A, il firmatario deve apporre su ciascun documento allegato al bilancio la seguente dichiarazione
Fornire numero iscrizione Albo Sez A.
a) Se la documentazione è prodotta in copia informatica del documento word che riproduce il contenuto del documento originale, in calce a ciascun documento deve essere apposta la seguente dichiarazione:
“Il/la sottoscritto/a ………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”. b) Se la documentazione è prodotta in copia per immagine su supporto informatico di origine cartaceo, con firme autografe, in calce a ciascun documento deve essere apposta la seguente dichiarazione: “Il/la sottoscritto/a ………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”. Il verbale di approvazione può essere riprodotto anche in file informatico non ottico (in formato pdf/A; ISO 19005) nello stesso file deve essere inserita anche la dichiarazione autocertificata sottostante, firmata digitalmente dal commercialista, che attesta che il file è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti della società. Deposito del bilancio sociale L’organizzazione che esercita l’impresa sociale, iscritta nell’apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese, deve depositare il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore allegando anche il verbale di approvazione (art. 9 D.Lgs 112/2017). Al bilancio sociale va allegata l’attestazione dei sindaci di conformità del bilancio stesso alle linee guida di cui sopra, con esclusione del bilancio sociale delle cooperative sociali, alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017. Le imprese sociali, iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (es. cooperative sociali), sono comunque tenute al normale deposito del bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, art. 2435-bis o 2435-ter del codice civile. Termine di presentazione, entro il 30 giugno o successivamente entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio d’esercizio
Cooperative Termine di presentazione: entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea che approva la situazione patrimoniale/bilancio di esercizio. Albo Cooperative: Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE” integrato nel modello B, in questi casi si chiede di compilare il fac-simile
Sanzioni Per il ritardato deposito del bilancio vengono sanzionati tutti gli obbligati (consiglio di Amministrazione)
Depositi a rettifica Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati deve essere presentata una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto. Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Distribuzione degli utili Il verbale di assemblea di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili, deve essere registrato all’Ufficio del Registro, ai sensi dell’art. 4, lettera d, tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 174/E del 22/11/2000, Risoluzione della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate n. 353/E del 05 dicembre 2007).
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La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2020 è la versione “2018-11-04”
Nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento approvato dall’assemblea, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, depositare il prospetto contabile e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A, definita doppio deposito formato (XBRL e PDF/A)”.
Anche la tassonomia 2018-11-04, come la tassonomia precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa).
La Nota Integrativa del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.
Le società quotate in mercati regolamentati (Per mercati regolamentati si dovrebbero intendere, in mancanza d’interpretazioni ufficiali, sia quelli italiani autorizzati che quelli esteri riconosciuti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998), intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esempio le obbligazioni); b) le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali ciò vale anche per il bilancio consolidato; c) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; d) le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.
Non sono inoltre disponibili le tassonomie per le seguenti fattispecie, che non possono depositare il bilancio in formato XBRL, considerato che il file XBRL sicuramente non rispetta le norme specifiche di legge:
Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia; Bilancio sociale ; Bilancio consolidato di società di persone ; Consorzi confidi; Bilancio finale di liquidazione.
Nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c., i prospetti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa in formato PDF/A dovranno essere allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL. Si ricorda che non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2434-bis c.c., in analogia a quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino: “Non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea” (Corte d’Appello, Torino, 24/08/2000)
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.). Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
La sottoscrizione digitale del documento deve essere effettuata esclusivamente in modalità CAdES, formato che permette di firmare qualsiasi tipo di file e che prevede la creazione di una “busta”, generando un file con estensione .p7m, come richiesto dalla normativa, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso software idonei in grado di “sbustare” il documento sottoscritto. La firma PADES non genera un file con estensione.p7m e pertanto non deve essere utilizzata.
in originale informatico (art. 21, comma 2, del d.lgs 82/2005). In questo caso il file deve essere firmato digitalmente dal presidente e dal segretario dell’assemblea (ove tale figura sia obbligatoria).
o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo. In questo caso il verbale, riproducendo l’originale cartaceo tratto dal libro delle assemblee sociali, deve riportare la firma autografa del presidente e del segretario (ove obbligatorio). Il file è inoltre firmato digitalmente dal ‘dichiarante’ (amministratore che sottoscrive digitalmente la domanda di iscrizione). Nella distinta firmata digitalmente (Modello Note) oppure in una dichiarazione allegata l’amministratore ‘dichiarante’ deve autocertificare di aver svolto il raffronto tra la copia ottica e l’originale, come previsto dall’art. 4 c. 1 dpcm 13 novembre 2014.
La dichiarazione, firmata digitalmente dal dichiarante, ha il seguente contenuto: “Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 47 del medesimo dpr 445/2000 di aver compiuto con esito positivo il raffronto delle copie per immagine dei documenti allegati alla presente pratica con gli originali cartacei conservati agli atti della società”.
copia “informatica” di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005) firmato digitalmente quindi dal presidente e dal segretario (ove sia obbligatorio) dell’assemblea dei soci;
Il verbale di approvazione può essere riprodotto anche in file informatico non ottico (in formato pdf/A; ISO 19005) nello stesso file deve essere inserita la dichiarazione autocertificata sottostante, che attesta che il file ha contenuti identici all’originale cartaceo conservato agli atti della società.
La dichiarazione, firmata digitalmente dal dichiarante, è così formulata: “Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del Dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 47 del medesimo Dpr 445/2000 l’identicità dei contenuti delle presente copia informatica all’originale cartaceo conservato agli atti della società”.
In caso di presentazione da parte Commercialista iscritto all’Albo Sez. A, il firmatario deve apporre su ciascun documento allegato al bilancio la seguente dichiarazione
Fornire numero iscrizione Albo Sez A.
- a) in originale informatico (art. 21, comma 2, del d.lgs 82/2005). In questo caso il file deve essere firmato digitalmente dal presidente e dal segretario dell’assemblea (ove tale figura sia obbligatoria).
- b) o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo. In questo caso il verbale, riproducendo l’originale cartaceo tratto dal libro delle assemblee sociali, deve riportare la firma autografa del presidente e del segretario (ove obbligatorio). Il file è inoltre firmato digitalmente dal commercialista incaricato.
Nell’autocertificazione generale riportata nel testo oppure in una dichiarazione allegata a parte, il commercialista deve autocertificare che il file è conforme all’originale. L’autocertificazione ha i seguenti contenuti:
“Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del Dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, dichiara ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge n. 340/2000 che la presente copia informatica è conforme all’originale cartaceo agli atti della società”.
- c) copia “informatica” di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005) firmato digitalmente quindi dal presidente e dal segretario (ove sia obbligatorio) dell’assemblea dei soci;
- d) Il verbale di approvazione può essere riprodotto anche in file informatico non ottico (in formato pdf/A; ISO 19005) nello stesso file deve essere inserita anche la dichiarazione autocertificata sottostante, firmata digitalmente dal commercialista, che attesta che il file è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti della società.
La dichiarazione, firmata digitalmente dal commercialista, può essere resa una volta per tutte mediante l’autocertificazione di incarico riportata nel testo. Diversamente, se tale autocertificazione non contenesse la dichiarazione di corrispondenza/conformità degli atti e allegati alla domanda, il commercialista incaricato deve rilasciare la presente dichiarazione in calce al file: “Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, dichiara ai sensi dell’art. 31 comma 2- quinquies della Legge 340/2000 che la presente copia informatica è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti della società”.
Termine di presentazione: entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea che approva la situazione patrimoniale/bilancio di esercizio.
Albo Cooperative: Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE” integrato nel modello B, in questi casi si chiede di compilare il fac-simile.
Per il ritardato deposito del bilancio vengono sanzionati tutti gli obbligati (consiglio di Amministrazione)
- se il bilancio è depositato entro i 30 giorni successivi alla scadenza € 91,56
- se il bilancio è depositato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza € 274,66
Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati deve essere presentata una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto. Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Il verbale di assemblea di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili, deve essere registrato all’Ufficio del Registro, ai sensi dell’art. 4, lettera d, tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 174/E del 22/11/2000, Risoluzione della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate n. 353/E del 05 dicembre 2007).