Qui proviamo a sintetizzare alcuni punti più rappresentativi relativi a chi può effettivamente usufruire delle agevolazioni:

  1. non vedenti (le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.) sordi (si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva)
  2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (gravità certificata da Commissione comma 3 art. 3 Legge 104/1992)
  3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (gravità certificata da Commissione comma 3 art. 3 Legge 104/1992)
  4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Guida agevolazioni fiscali 2023

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Chi ha diritto alle agevolazioni fiscali

  • Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997): con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
  • Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000): in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000): anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
Per quali veicoli

  • autovetture (*)
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)
  • autoveicoli specifici (*)
  • autocaravan (*) (**)
  • motocarrozzette
  • motoveicoli per trasporto promiscuo
  • motoveicoli per trasporti specifici

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi

(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Ulteriori dettagli sul tipo di veicolo

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Chi può usufruire

Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione), invece che la persona con disabilità, il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).

Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

Esenzione bollo auto

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati sopra, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 cc. per le auto con motore a benzina e 2.800 cc. per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Se hai bisogno di presentare istanza per ottenere esenzione del bollo auto

Scopri di più
Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli”), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico). Se il disabile possiede più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione (IPT) spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti

Se hai bisogno di effettuare un passaggio di proprietà con esenzione IPT

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Agevolazioni IVA 4% auto

L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kw se con motore elettrico).

L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da “handicap grave”, i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).

In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso).

Per l’adattamento di veicoli già posseduti dai disabili l’aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

Per le altre detrazioni 

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