Con circolare nr. 3946 del 17 febbraio 2016 il Ministero dell’economia chiarisce, in ordine alle problematiche relative all’applicazione, in materia di IMU e della TASI, concernenti il comodato.
Stabilendo che la base imponibile dell’ IMU è ridotta del 50 cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate A/1,A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che la utilizzano come abitazione principale, a condizione (tutte) che:
- il contratto sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile in Italia
- il comodante risieda anagraficamente o dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile
Registrazione del contratto di comodato
Il contratto di comodato gratuito può essere redatto in forma verbale o scritta.
Qualora venga redatto i forma scritta, lo stesso soggetto, oltre all’imposta di bollo a registrazione in termine fisso con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro). La registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data dell’atto.
Per beneficiare dell’agevolazione IMU il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato secondo le disposizioni vigenti.
Per i contratti stipulati in forma scritta successivamente alla suddetta data, per godere dell’agevolazione, è necessario effettuarne la registrazione.
Per quanto concerne i contratti verbali invece va ricordato che non è soggetto all’obbligo di registrazione, tranne nell’ipotesi appena esposta.
Con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato e ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione in oggetto la relativa registrazione potrà essere effettuata previa presentazione del modello 69.
Per usufruire dell’agevolazione la registrazione deve essere effettuata entro il 1° marzo 2016.
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