Le novità più importanti riferite alla “manovrina” sulla comunicazione preventiva che le imprese estere devono effettuare per svolgere il cabotaggio stradale in Italia avrà durata trimestrale (non più settimanale) e dovrà indicare sia la paga oraria dell’autista, sia le modalità con le quali l’impresa rimborsa le spese. In caso di circolazione senza questi documenti a bordo potrà scattare una sanzione da mille a 10mila euro.
L’estensione del noleggio senza conducente agli autobus di linea (art. 27 comma 10)
Spazi di sosta, di trasporto eccezionale e, soprattutto, la previsione che i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 ton, attraverso un’integrazione dell’articolo 180 CdS, potranno essere accompagnati, come già avviene per il noleggio senza conducente e per i veicoli uso pubblico trasporto persone, da una copia autenticata dal proprietario della carta di circolazione, anziché dall’originale, ovviamente tale disposizione non vale per la circolazione internazionale (art. 47-bis).