Le novità più importanti riferite alla “manovrina”  sulla comunicazione preventiva che le imprese estere devono effettuare per svolgere il cabotaggio stradale in Italia avrà durata trimestrale (non più settimanale) e dovrà indicare sia la paga oraria dell’autista, sia le modalità con le quali l’impresa rimborsa le spese. In caso di circolazione senza questi documenti a bordo potrà scattare una sanzione da mille a 10mila euro.

L’estensione del noleggio senza conducente agli autobus di linea (art. 27  comma 10)

Spazi di sosta, di trasporto eccezionale e, soprattutto, la previsione che i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 ton,  attraverso un’integrazione dell’articolo 180 CdS,  potranno essere accompagnati, come già avviene per il noleggio senza  conducente e per i veicoli uso pubblico trasporto persone, da una copia  autenticata dal proprietario della carta di circolazione, anziché  dall’originale, ovviamente tale disposizione non vale per la circolazione  internazionale (art. 47-bis).

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