Condizioni per l’effettuazione del cabotaggio in Italia
Per l’esecuzione dei trasporti in regime di cabotaggio. I trasportatori non possono effettuare, con lo stesso veicolo a motore, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni dal termine del loro ultimo trasporto di cabotaggio nel medesimo Stato membro. In sostanza, per effettuare un nuovo trasporto in regime di cabotaggio dopo un trasporto internazionale, è necessario che siano trascorsi almeno quattro giorni dall’ultimo cabotaggio effettuato nel medesimo Stato ospitante.
Documentazione del cabotaggio in Italia
La documentazione che attesti il trasporto internazionale (ad esempio la lettera di vettura c.d. CMR), che il trasportatore deve esibire agli organi di controllo, può essere consegnata o trasmessa anche con modalità elettroniche in formato strutturato modificabile. I documenti in formato elettronico, in luogo dell’esibizione, possono anche essere trasmessi all’organo di polizia direttamente dall’impresa che ha predisposto il trasporto.
Autotrasporto internazionale con veicoli massa massima ammissibile compresa tra 2,5 e 35 t
Dal 21 maggio 2022, inoltre, entrerà in vigore la norma che riduce a 2,5 tonnellate (in luogo delle vigenti 3,5) la massa massima ammissibile dei veicoli con i quali si eseguono trasporti internazionali di merci su strada esentati dall’obbligo del possesso della licenza comunitaria. Vedi nostro articolo su queste novità
Come ottenere la licenza comunitaria