Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 32 del 17/01/2022 contenente novità sulla normativa relativa alla circolazione in Italia dei veicoli con targa straniera.
In particolare sono previste, dal 1° febbraio 2022, nuove disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, disposizioni che riscrivono le norme in precedenza contenute nella Legge n.132 del 01/12/2018, nate con lo scopo di contrastare il fenomeno delle esterovestizioni.
Viene disposto che i veicoli immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona residente in Italia possano circolare sul suolo nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo quanto disposto dagli articoli 93 e 94 del Codice della strada.
Se il guidatore, residente in Italia, di un veicolo con targa estera non coincida con l’intestatario del veicolo stesso, a bordo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario, dal quale ne risultino il titolo e la durata della disponibilità al detentore. Superati i trenta giorni di utilizzo in un anno solare, il titolo e la durata della disponibilità alla persona fisica residente o alla persona giuridica avente sede in Italia deve essere registrato, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’art.94 nuovo comma 4-ter.
Tali disposizioni sono estese ai lavoratori che esercitano l’attività in uno Stato limitrofo o confinante (c.d. transfrontalieri), circolando con veicoli di loro proprietà immatricolati nel suddetto Stato, con l’obbligo di registrazione nell’elenco istituito presso il PRA entro 60 giorni dall’acquisto del veicolo. La conduzione delle vetture è consentita anche ai familiari conviventi residenti in Italia.
Successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato, deve essere annotata entro tre giorni dal verificarsi dell’evento e tale annotazione è obbligatoria anche nei casi di variazione di residenza o di sede legale.
Esistono però degli esoneri : il caso di residenti in Italia da oltre 60 giorni alla guida di veicoli immatricolati presso la Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede in territorio sammarinese.
Le disposizioni inoltre non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all’estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.
La mancanza di un idoneo documento, a bordo, della registrazione della disponibilità e della durata, della comunicazione per variazione residenza o sede, determina l’applicazione di sanzioni rilevanti come previsto nello stesso art.2. e viene sostituito l’art.132 del CdS in materia di “Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia”.
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