Targa Circolazione di prova – Termini per il rinnovo delle autorizzazioni e nuovi criteri di utilizzo.
Con circolare della Direzione Generale Motorizzazione del 24/10/2022 si forniscono indicazioni e chiarimenti su alcune situazioni che saranno peraltro oggetto di predisposizione di uno schema DPR attualmente al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le scadenze delle autorizzazioni di targa prova
Essendo lo stato di emergenza terminato il 31 marzo 2022 dette autorizzazioni hanno conservato la propria validità sino al 29 giugno 2022.
Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in ordine alle tempistiche ancora utili per il rinnovo di dette autorizzazioni:
• per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;
• per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell’anno successivo;
trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati potranno esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa;
Le autorizzazioni alla circolazione di prova in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, hanno mantenuto validità fino al 29 giugno 2022, possono essere rinnovate fino al 31 dicembre 2022, data oltre la quale gli interessati potranno richiedere esclusivamente il rilascio di una nuova autorizzazione. Se non si procedere con il rinnovo le autorizzazioni non potranno essere utilizzate.
La circolazione dei veicoli con targa prova
Si coglie infine l’occasione per evidenziare la legge 9 novembre 2021, n. 156, è intervenuto in materia stabilendo in particolare che: “L’autorizzazione alla circolazione di prova …. può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione……o del certificato di circolazione …… anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992”.
Quindi, riassumendo, l’autorizzazione alla circolazione di prova è ora consentita per effettuare prove tecniche, anche a fini di vendita, sia sui prototipi non ancora omologati e sui veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati, sia sui veicoli già immatricolati ed anche se non in regola con gli obblighi di revisione
Rilascio autorizzazioni alla circolazione di prova – Ditte individuali
Il MIMS ha chiarito che l’impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell’imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario del documento di circolazione può essere unicamente l’imprenditore stesso come persona fisica, con riferimento alla residenza anagrafica di quest’ultimo.
Si tratta di un principio di carattere generale che, in quanto tale, si applica a qualsivoglia documento di circolazione, ivi comprese le autorizzazioni alla circolazione di prova.
Quanto alla competenza territoriale dell’UMC, essa è da ritenersi al momento riferita al luogo di residenza dell’imprenditore individuale, allorché quest’ultimo richieda direttamente all’Ufficio stesso il rilascio dell’autorizzazione.