Conversione patente guida rilasciata da Principato di Andorra

Accordo tra Italia e Andorra per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida

Il 15 marzo 2024 è stata siglata un’importante intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra riguardante il reciproco riconoscimento delle patenti di guida. Questo accordo entrerà in vigore il 31 agosto 2024, segnando una nuova fase di cooperazione tra i due Stati nei settori della mobilità e dei trasporti.

Data di entrata in vigore e durata
L‘Accordo avrà effetto a partire dal 31 agosto 2024 e avrà una durata di cinque anni, fino al 31 agosto 2029. Questo periodo di transizione è stato scelto con attenzione per garantire una fase adeguata di adattamento e implementazione delle nuove disposizioni.

Procedura di conversione delle patenti di guida
Le autorità italiane responsabili, in particolare gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), saranno abilitati a valutare e accettare le richieste di conversione delle patenti di guida andorrane a partire dal 2 settembre 2024. È importante notare che questo processo potrà riguardare esclusivamente le patenti andorrane con data di scadenza il 31 agosto o il 1° settembre 2024.

Allegati tecnici e istruzioni operative
Gli allegati tecnici dell’accordo includono tabelle di equipollenza e un elenco dei modelli di patenti di guida validi per la conversione. Questi documenti sono essenziali per garantire che le conversioni siano eseguite in conformità con le normative stabilite. Le istruzioni operative saranno trasmesse agli UMC e ad altre autorità competenti per assicurare l’implementazione uniforme delle disposizioni dell’Accordo.

Applicazione degli articoli dell’accordo

Il titolare di patente di guida andorrana

  • può chiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia
  • può chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità

Il titolare di patente di guida andorrana

  • può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni, l’accordo non si applica, e l’UMC non può accettare la richiesta di conversione.
  • deve presentare agli UMC la documentazione di rito, come la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
  • per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.

Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida andorrane

  • conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
  • ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Gli UMC possono chiedere la traduzione della patente di guida andorrana. Inoltre, ove sorgano dubbi, gli UMC hanno facoltà di richiedere, tramite l’Ambasciata d’Italia a Madrid, chiarimenti circa la validità e/o l’autenticità della patente da convertire, nonché dei dati in essa contenuti. I riferimenti dell’Ambasciata d’Italia a Madrid verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

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