Cosa occorre ?

  • File BILANCIO + NOTA INTEGRATIVA (formato XBRL)
  • File VERBALE ASSEMBLEA (formato in alternativa PDF,WORD,EXCEL)
  • eventuali RELAZIONI: GESTIONE, SINDACI, REVISORI (formato come sopra)
  • PROCURA SPECIALE(sottoscritta dal legale rappresentante e documento d’identità) per chi non fosse in possesso di Smart Card/BK

Ogni documento dovrà contenere denominazione, codice fiscale/numero d’iscrizione al Registro delle Imprese, sede della società, l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta e REA.

Gli ordini potranno essere acquisiti con le seguenti modalità:

Online
Mail
Alcune Informazioni

La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2018 è la versione “2017-07-06”, secondo la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018.

La versione di tassonomia 2017-07-06 entra in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2018, per le istanze di deposito presentate da tale data, come riportato nel sito di XBRL Italia. Fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, 2016-11-14.

Anche la tassonomia 2017-07-06, come la tassonomia precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:

· Stato Patrimoniale,

· Conto Economico,

· Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa). La Nota Integrativa del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.

Soggetti non obbligati

La tassonomia “2017-07-06” non incide sul perimetro dei soggetti obbligati all’impiego di XBRL e in tal senso nulla cambia rispetto allo scorso anno. Sono quindi esclusi dall’obbligo i seguenti soggetti:

A) le società quotate in mercati regolamentati intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esempio le obbligazioni);

B) le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali ciò vale anche per il bilancio consolidato;

C) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; d) le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.

Nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c., i prospetti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa in formato PDF/A dovranno essere allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL.

Termine presentazione

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.). Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

L’art. 2364 C.C., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Deposito del bilancio di esercizio delle società in liquidazione

Termine di presentazione: 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.

Durante la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio d’esercizio e depositarlo al Registro delle Imprese secondo le indicazioni e col formato XBRL Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 c.c. e seguenti.

Al primo bilancio di esercizio successivo all’apertura della liquidazione va allegata la documentazione consegnata dagli amministratori, in formato PDF/A, ai sensi dell’articolo 2487-bis c.c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Cooperative

Termine di presentazione: entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea che approva la situazione patrimoniale/bilancio di esercizio.

Albo Cooperative: Da febbraio 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE” integrato nel modello B, in questi casi si chiede di compilare il fac-simile.

Obbligo di deposito del bilancio sociale per le cooperative sociali e i relativi consorzi

Il D. Lgs. 112/2017 in vigore dal 03/08/2017 ha stabilito che (art. 1 c. 4) “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 381/91, acquisiscano di diritto la qualifica di impresa sociale” e ha nel contempo previsto (art. 9 c. 2) che l’impresa sociale debba “… depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali…”. Pur avendo il Ministero del lavoro ipotizzato per le cooperative sociali una possibile deroga all’imperatività di tale prescrizione, nelle more dell’emanazione delle nuove linee guida per la redazione del bilancio sociale, volte meramente a riformularne il contenuto, si ritiene che sia ad oggi già vigente l’obbligo – e non la mera facoltà – per tutte le cooperative sociali e loro consorzi, indipendentemente dall’iscrizione delle stesse all’Albo regionale delle cooperative sociali, di effettuare il deposito del bilancio sociale, in ossequio a quanto prescritto dalla norma sopravvenuta, secondo le indicazioni operative fornite con D.M. del 24 gennaio 2008.
Pertanto tali società, che precedentemente depositavano il bilancio sociale solo se iscritte nel relativo albo regionale e secondo la specifica normativa da ciascuna regione dettata, devono ora effettuare tale adempimento indipendentemente dall’iscrizione all’Albo regionale e tassativamente entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso.
In questa fase transitoria, in deroga a quanto previsto dal D.M. del 24 gennaio 2008, le cooperative sociali e i loro consorzi non sono, però, obbligate ad approvare il bilancio sociale congiuntamente a quello di esercizio, potendosi, quindi, avere due verbalizzazioni anche temporalmente distinte.

Enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese –non imprese sociali
Termine di presentazione: trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (artt. 11 comma 2, 13 commi 4 e 5 D.Lgs. 117/2017)

Gli enti del terzo settore iscritti nel Registro delle imprese, con esclusione delle imprese sociali devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, art. 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

Imprese sociali 

Deposito del bilancio di esercizio

Termine per la presentazione: entro 30 giorni dal verbale di approvazione.) L’impresa sociale, di qualsiasi forma giuridica, deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili. Le cooperative sociali e i loro consorzi (di cui alla legge 381/1991) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Deposito del bilancio sociale

Termine di presentazione: entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 1 comma 5 D.Lgs 112/2017)

L’organizzazione che esercita l’impresa sociale, iscritta nell’apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese, deve depositare il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore allegando anche il verbale di approvazione (art. 9 D.Lgs 117/2017). Al bilancio sociale va allegata l’attestazione dei sindaci di conformità del bilancio stesso alle linee guida di cui sopra. Le imprese sociali, se società di capitali o cooperative, sono comunque tenute al normale deposito del bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, art. 2435-bis o 2435-ter del codice civile. Le cooperative sociali e i loro consorzi (di cui alla legge 381/1991) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Esse sono tenute alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di cui sopra. Gli enti religiosi, iscritti nella apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese, depositano il bilancio sociale limitatamente alle attività di cui all’art. 2 del DLgs 112/2017

Il bilancio sociale non è soggetto al formato XBRL.

Start-up Innovative, Incubatori certificati e PMI Innovative


Termine di presentazione: 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.

Si ricorda altresì che i commi 4 e 6 del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015 prevedono rispettivamente che:

1) la PMI innovativa aggiorni con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese;

2) entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio la PMI innovativa attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Questi ultimi adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite ComUnica.

Con riferimento alle start up innovative si fa presente che i commi 14 e 15 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012 prevedono rispettivamente che:

la start-up innovativa aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro;

2) entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Questi ultimi adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite ComUnica.

Società estera avente sede secondaria in Italia

Termine di presentazione: nessun termine.

Se il bilancio è redatto in lingua straniera deve essere allegata la traduzione giurata, effettuata da un perito o esperto iscritto presso il tribunale, ovvero effettuata presso l’ambasciata o il consolato italiano all’estero.

Mancata approvazione del bilancio
Termine di presentazione: nessuno termine

Solo per le Camere di commercio che, su direttiva del Giudice del Registro, lo accettano è possibile depositare il bilancio non approvato.

Depositi a rettifica

Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati deve essere presentata una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto. Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale. Il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato

Sanzioni

Per il ritardato deposito del bilancio vengono sanzionati tutti gli obbligati (consiglio di Amministrazione)

La CCIAA di Milano-Monza-Lodi applica le seguenti sanzioni:

se il bilancio è depositato entro i 30 giorni successivi alla scadenza € 91,56

se il bilancio è depositato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza € 274,66

Scadenze per bilanci convertiti

25/05/2018 (per verbali datati 30/04/2018)

25/07/2018 (per verbali datati 29/06/2018)

DA CONVERTIRE almeno 20 gg. prima data scadenza.

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