La misura vuole offrire un sostegno ai cittadini nel percorso di sostituzione del proprio veicolo destinato alla mobilità. L’ambito di intervento, infatti, si concretizza in un contributo, destinato ai privati ed aziende, alla demolizione dei veicoli più inquinanti (con particolare attenzione per quelli alimentati a gasolio) nonché nell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica, esclusivamente destinata alle persone fisiche, a seguito di acquisto di autovettura EURO 5 o 6, non alimentata a gasolio, purché si provveda alla contestuale rottamazione di veicolo inquinante.
Inoltre, prosegue l’iniziativa rivolta ai veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i quali è prevista la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per cinque anni d’imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.
Le novità introdotte prevedono:
- l’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di acquisto, nell’anno 2021, di un’autovettura ad uso privato, nuova o usata, con demolizione di un veicolo inquinante. Nel caso di autovettura nuova, la data da considerare è quella di immatricolazione. Nel caso di autovettura usata, la data da considerare è quella dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). L’esenzione è riconosciuta anche nel caso di autovettura acquisita in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine;
- un contributo di € 90,00 per la demolizione di veicoli. La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2021, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché la consegna sia finalizzata alla demolizione);
Può usufruire del contributo per la demolizione di € 90,00, il proprietario di veicolo, da destinare alla demolizione, appartenente alle seguenti classi emissive (come riportato sulla carta di circolazione):
- veicolo di classe “EURO 0 o 1 benzina o diesel”;
- veicolo di classe “EURO 2 o 3 diesel”;
- omologato ai sensi delle direttive 92/97 CE – 98/69 CE-B, 98/69 CE-B; CEE 2003/76/CE-B; 98/77/CE RIF.98/69/CE-B; 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B; 999/96/CE RIGA B1; 2001/100/CE -B; 2001/1/CE RIF. 98/69/CE – B; 2001/27/CE – RIF 1999/96/CE RIGA B1; 2002/80/CE-B; 2005/78/CE – RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2006/51/CE – RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2001/1/CE – RIF. 98/69/CE – B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2001/100/CE – B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2002/80/CE – B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2003/76/CE – B (EURO 4 con DISP. ANTIP.) – (veicolo di classe “EURO 4 diesel”);
- avente alimentazione doppia benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologato all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina oppure gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologato all’origine nella classe emissiva Euro 0, 1, 2, 3 o 4.
Ai fini dell’agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione.
È ammessa al beneficio dell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l’autovettura acquistata o acquisita in leasing, nuova di fabbrica o usata, nell’anno 2021, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico che risulti proprietario di veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, demolito nel medesimo 2021. L’autovettura acquistata deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- appartenere alla categoria M1 – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al conducente
- avere una cilindrata non superiore a 2.000 cc
- appartenere alla classe emissiva EURO 5 o EURO 6
- alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina
È escluso dal beneficio dell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l’acquisto di autovetture alimentate a gasolio (alimentazione diesel).
- Ai fini della fruizione dei benefici previsti è necessario che gli interessati provvedano:
a registrarsi all’ Area Personale Tributi, raggiungibile al seguente indirizzo con autenticazione forte, accedendo con SPID, smart card (CRS/CNS) provvista di PIN; - a compilare e trasmettere telematicamente, tramite l’Area Personale Tributi previa registrazione, il modulo relativo alla richiesta del contributo di demolizione indicando il codice IBAN del c/c (bancario o postale) sul quale accreditare il contributo di € 90,00 per la rottamazione del veicolo di proprietà. La richiesta deve essere trasmessa a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore;
- ai fini dell’esenzione triennale, solo nel caso in cui la proprietà del vicolo rottamato e dell’autovettura acquistata non coincidano con la stessa persona, a compilare e trasmettere telematicamente a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore, tramite l’Area Personale Tributi, previa registrazione, il relativo modulo con l’indicazione dei dati riferiti:
– alle targhe dei veicoli oggetto di demolizione ed acquisto appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico;
– alla composizione del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, quale autocertificazione sulla quale l’Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.
Nel caso in cui il veicolo rottamato e l’autovettura acquistata appartengano allo stessa persona, l’esenzione triennale viene riconosciuta automaticamente sulla base dei dati provenienti dalle fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, SOGEI , Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) e P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), già in uso agli uffici regionali, e sulla base delle risultanze del sistema informatico regionale di gestione della Tassa Automobilistica. Pertanto, il soggetto interessato non dovrà procedere a comunicare i dati necessari al riconoscimento dell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica. Le autovetture per le quali è possibile fruire dell’agevolazione, infatti, sono individuate tramite procedura informatica che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di gestione della tassa automobilistica e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli aventi diritto.
Nelle more del ricevimento della comunicazione relativa al riconoscimento dell’esenzione, l’interessato non dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato.
In ogni caso, permane la necessaria registrazione all’Area Personale Tributi, esclusivamente, per l’accredito del contributo di € 90,00 per la demolizione. Per coloro i quali risultino già registrati all’Area Personale Tributi sarà sufficiente compilare il modulo di cui al punto 2, utilizzando le credenziali di accesso già disponibili.