Dal 9 gennaio 2014 iniziata la nuova procedura di rinnovo della patente di guida attraverso modalità telematica. Con questa procedura viene emessa una patente nuova ogni volta che si dovrà confermare la validità.

Dal 17 settembre 2012 la scadenza delle patenti (AM,A1,A2,A,B1,B e BE) in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo viene allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita). È possibile effettuare il rinnovo patente scaduta sino a 4 mesi prima rispetto alla scadenza naturale del documento. Vediamo qui di seguito una tabella riportante la validità della patente in relazione alla categoria e all’età dell’interessato.

CategorieValidità
AM, A1, A2, A, B1, B, BE10 anni
5 anni (per gli ultra cinquantenni)
3 anni (per gli ultrasettantenni)
2 anni (per gli ultraottantenni)
C1, C1E, C, CE (e categorie speciali C1 e C)5 anni
2 anni (per gli ultra sessantacinquenni previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale)
– Al compimento del sessantacinquesimo anno le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a piano carico non superiore a 20T; tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.
D1, D1E, D, DE (e categorie speciali D1 e D)5 anni
3 anni (per gli ultra ultrasettantenni)
– Al compimento del sessantesimo anno le patenti di categoria D1, D o D1E abilitano alla guida solo di veicoli di massa complessiva a piano carico non superiore a 20Tper i quali è richiesta rispettivamente la patente B o BE; tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.
Certificati di abilitazione professionale KA e KB5 anni (e comunque in occasione del rinnovo della patente di guida)
AM, A1, A2, A, B1, B, speciali5 anni
3 anni (per gli ultrasettantenni)
2 anni (per gli ultraottantenni)
  • La validità indicata nella tabella è quella massima.
  • Il medico monocratico o la Commissione Medica Locale (CML) possono stabilire che la durata della validità sia inferiore, all’atto del conseguimento o del rinnovo.
  • I certificati medici per il conseguimento e il rinnovo valgono 3 mesi se rilasciati da medici monocratici e 6 mesi se della CML.
  • Dal 17.9.2012, la scadenza delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo viene allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita), tuttavia questa norma non si applica alle patenti rinnovate in CML con scadenza limitata e viene applicata solo al primo rinnovo o rilascio.

PARTICOLARITA’ DELLE PATENTI DI CATEGORIA SUPERIORE

TRASPORTO COSE

Le categorie C1, C1E, C e CE scadono al compimento dei 65 anni e se rinnovate presso la Commissione Medica locale (CML) avranno validità massima di 2 anni e abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose fino a 20 t;

I titolari di patente di categoria C e CE, tra 65 anni di età e fino a 68 anni che intendono continuare a guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa superiore a 20 t devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida; oltre tale età la patente è limitata ad una massa di 20 t.

TRASPORTO PERSONE

Le categorie D1, D1E, D, DE, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE.

I titolari di patente di categoria D1, D1E, D, DE o di categoria speciale D1, D, tra i 60 anni di età e fino a 68

anni che intendono guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida; oltre tale età la patente vale come B.

RINNOVABILITA’ DELLE PATENTI SUPERIORI

PATENTE C1, C1E, C, CE

PATENTE D, D1, DE, D1E

ANNOTAZIONI DI INTERESSE

Tutte le patenti, indipendentemente dal loro formato, sono documenti considerati equipollenti alla carta d’identità e quindi validi al fine dell’identificazione personale, in base al DPR n. 445 del 2000 art. 35, comma 2.

Quanto sopra è stato RIBADITO dalla circolare Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2013: “Nonostante la mancanza di tale informazione (residenza), si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale.”

INCONGRUENZE ANAGRAFICHE TRA VARI DOCUMENTI

I dati presenti sul documento di riconoscimento patente, carta d’identità,passaporto e sul codice fiscale devono coincidere. Nel corso di una richiesta di rinnovo qualora la patente riporti dati incongruenti rispetto agli altri documenti si dovrà presentare istanza telematica di allineamento.

Occorre comunque distinguere la ragione per cui si richiede la modifica dei dati:

  • se si tratta di una semplice correzione della patente dovuta ad un precedente errore di digitazione, basta allegare un altro documento valido che riporti i dati esatti;
  • se si tratta di una variazione anagrafica per discordanza tra banche dati (per esempio un nome sulla carta d’identità, due sul codice fiscale) occorre presentare copia dei documenti aggiornati con dati OMOGENEI;
  • se si tratta di una variazione anagrafica vera e propria a seguito di sentenza (cambio sesso o cambio nome/cognome) o matrimonio/divorzio, occorre allegare copia della sentenza o dell’atto che ha portato alla variazione, integrato con una dichiarazione di autenticità sottoscritta dall’interessato.
RINNOVI DI VALIDITÀ DI PATENTI SCADUTE DA OLTRE 3 ANNI

La procedura per il rinnovo delle patenti scadute da più di tre anni non può essere espletata attraverso le nuove modalità di rinnovo telematico.

Occorre pertanto presentare istanza di duplicato ai fini del rinnovo, consapevoli del fatto che la pratica sarà vagliata dalla Motorizzazione Civile, la quale valuterà se ritenere opportuno che l’automobilista debba essere sottoposto ad esame di revisione. In questo caso sarà cura sempre dell’ufficio competente di formalizzare la richiesta della revisione patente direttamente all’interessato. La revisione della patente di guida comporta un esame di verifica in stile quiz per il conseguimento.

Come posso evitare gli esami di revisione?
Sono intervenute negli anni alcune sentenze che affermano la possibilità di produrre documentazione comprovante l’effettiva circolazione (copia polizze assicurative, verbali stradali, ecc.) da parte dell’interessato atte a garantire l’effettivo utilizzo del veicolo così da evitare il prescritto esame di revisione.

RINNOVO PATENTI SPECIALI (PER MUTILAZIONI O MINORAZIONI FISICHE STABILIZZATE)

Per la conferma di validità o la revisione della patente di guida per mutilati e minorati fisici è necessario un certificato medico rilasciato dalla  Commissione medica locale (CML).
Con circolare n.20366 del 22 settembre 2014 del Ministero dei Trasporti si sono semplificate le modalità di conferma di validità per i soggetti che presentano mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate.
Attualmente sui certificati emessi dalla CML compare una specifica indicazione, attraverso la quale la CML ritiene il conducente un soggetto con mutilazione o minorazioni fisiche stabilizzate; Significa che la successiva visita potrà essere eseguita da un medico monocratico. Tale evenienza è riportata con apposita indicazione.

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