Sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:

di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in:

  • Euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida
  • Euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate
  • Euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in;

  • euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate
  • euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate;

di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 1.000.

E’ finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato:

  • Euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate;
  • Euro 12.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

Per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicolo dello

stesso tonnellaggio, il contributo è determinato in Euro 2.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate.

Sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli

specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

Sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

Il contributo viene determinato come di seguito indicato:

per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale,  installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.

7. In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

8. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art.3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

CONDIVIDI ARTICOLO