Iscrizione Albo gestori ambientali cat. 1,4,5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto

Con circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 28/07/2022 il Comitato nazionale ha ritenuto di diramare alcuni chiarimenti che qui rappresentiamo in estrema sintesi

Cabotaggio di rifiuti

Trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospintante

Nel caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, questa debba iscriversi all’Albo Gestori AMbientali nella categoria 1, 4 o 5 in funzione della tipologia di rifiuti trasportata.
In tal caso, l’iscrizione all’Albo nelle suddette categorie è subordinata alla verifica del possesso di licenza comunitaria al trasporto di merci.

Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano

La normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata assimila pertanto, ove ricorrano i presupposti del trasporto combinato, i menzionati tragitti iniziali e/o terminali su strada ai trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo: il Comitato nazionale ha quindi ritenuto che debba iscriversi nella categoria 6 dell’Albo.

Inoltre, il Comitato nazionale ha altresì precisato che qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio.
Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5

Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia

Svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle catt. 1, 4 e 5. Al riguardo, il Comitato nazionale ha precisato che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti

  • alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3,
  • purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio)
  • nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.
    A riguardo, il Comitato ha ritenuto altresì opportuno richiamare l’articolo 1 che individua le tipologie di trasporto esenti da ogni autorizzazione di trasporto, che possono pertanto essere parimenti svolte alle condizioni indicate al menzionato
    articolo 8, comma 3 del DM 120/2014.
    Il Comitato nazionale ha infine precisato che l’impresa stabilita all’estero, iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia (ai sensi del punto n. 1 della presente circolare) possa avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.
Circolare
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