Regolamento UE 2020/1055
Il nuovo regolamento ha l’obiettivo di modificare e adeguare le disposizioni relativo al trasporto di merci e di persone conto terzi aggiornando di fatto i regolamenti Ue 1071 e 1072/2009. Introduce sostanziali novità che qui presentiamo in estrema sintesi.
La finalità e il piano d’azione comune per la promozione del mercato dei trasporti su strada è quella di:
- Rafforzare le misure in materia di veicoli commerciali leggere coinvolti nel trasporto internazionale di merci
- Facilitare l’uso della lettera di vettura elettronica (e-CMR)
- Esigenza di maggiore professionalizzazione del settore
- Abolizione requisiti supplementari introdotti dagli Stati membri
- Evitare le “società di comodo”
- Ridurre il cabotaggio sistematico e il nomadismo dei conducenti
- Chiarire le norme sull’idoneità finanziaria
- Implementare le informazioni contenute nel REN
Esponiamo i punti più rappresentativi
La road map del pacchetto mobilità
20 agosto 2020: direttamente applicabile il regolamento sui tempi di guida e sull’utilizzo del tachigrafo
21 febbraio 2022: direttamente applicabile il regolamento su cabotaggio, l’accesso alla professione e l’accesso al mercato (per questo però si attende decreto attuativo con eventuali restrizioni sui veicoli)
21 maggio 2022: obbligatoria la licenza comunitaria anche per i trasporti internazionali effettuati con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t e fino a 3.5t.
Ambito di applicazione
Imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5t.
Imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 2,5t. che effettuano trasporti internazionali.
Cosa succederà dal 21 febbraio?
Necessario ancora iscrizione Albo Autotrasportatori dimostrando i requisiti di onorabilità, antimafia, capacità professionale e finanziaria (requisito che viene in parte rivisto). Viene però meno requisito di accesso al mercato.
Per le imprese che iniziano a lavorare ora, posto gli incentivi all’acquisto di veicoli meno inquinanti, si dovrà valutare quali saranno i precisi requisiti dei veicoli da immettere sul mercato
Requisito onorabilità (art. 6)
I soggetti per i quali deve essere soddisfatto il requisito sono a carico di:
- Impresa (componenti CdA), gestore dei trasporti, direttori esecutivi e qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro
- Estensione a condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi relative al diritto tributario
- Estensione e gravi condanne penali o sanzioni per infrazioni gravi relative a distacco dei lavoratori legge su obbligazioni contrattuali cabotaggio
NB. Il sottolineato esprime la novità normativa.
Perdita onorabilità
- Il gestore dei trasporti o il legale rappresentante hanno diritto di esporre argomentazioni e spiegazioni
- Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione che stabiliscono categoria, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell’onorabilità
- Indicazione della frequenza delle infrazioni per valutare la gravità (in relazione al numero dei veicoli)
- Riabilitazione del gestore dei trasporti non prima di un anno dalla data della perdita
- Previa formazione adeguata di un periodo di almeno 3 mesi o dopo avere superato esame
Idoneità finanziaria (art. 7)
Ottemperare agli obblighi finanziari nel corso dell’esercizio contabile annuale mediante certificazione di un revisore o di altro soggetto per un valore di:
Imprese con veicoli | 1°veicolo | Dal 2°veicolo |
Oltre 3,5 t | 9000 € | 5000 € 900 € |
Oltre 2,5 e fino a 3,5 | 1800 € |
Facoltà per gli Stati membri:
- Modificare importi
- Esigere che l’impresa e/o il gestore dei trasporti, non abbiano in essere debiti personali nei confronti della PA
- Per il primo anno e in assenza di conti annuali certificati, la dimostrazione può avvenire mediante attestazione, quale una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l’accesso al credito a nome dell’impresa, o altro documento vincolante
Nb. I mezzi alternativi a soddisfare il requisito di capacità finanziaria sono rimasti sostanzialmente invariati. Si conferma la possibilità di produrre fideiussione rilasciata da compagnia finanziaria
Idoneità professionale (art. 8 e 9)
Attestato di idoneità professionale
Facoltà per gli Stati membri:
- Promuovere una formazione periodica ogni 3 anni
- Dispensare dagli esami le persone, all’interno di imprese con veicoli fino a 3,5 t., che dimostrino di avere diretto in maniera continuativa un’impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020
NB. Solamente per i trasporti internazionale spariranno i corsi di 74 ore, saranno tutti corsi di 150 ore propedeutico al superamento dell’esame
Requisito stabilimento (art.5)
- L’impresa dispone di locali in cui si può avere accesso agli originali dei documenti relativi ai veicoli, contratti di trasporto, ecc.)
- Organizza l’attività della flotta in modo che rientrino in sede al massimo entro 8 settimane (manutenzione veicoli, incardinamento col territorio, garanzia di rientro per gli autisti) per le imprese che esercitano cabotaggio
- Dispone di 1 o più veicoli autorizzati (proprietà o altro titolo)
- Dispone di veicoli e conducenti proporzionati alle operazioni di trasporto (parametri da individuare)
REN (art.16)
Oltre al contenuto alla previgente normativa si troverà:
- Numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell’impresa (con riferimento al numero di veicoli proporzionato all’attività)
- Numero di persone occupate nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, registrato nel registro nazionale entro il 31 marzo di ogni anno
- Fattore di rischio dell’impresa
Esenzioni
Esenzione da licenza comunitaria e da autorizzazioni:
- trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale
- trasporti di veicoli danneggiati o da riparare
Licenza Comunitaria (art.4)
La licenza comunitaria e le copie conformi certificate devono corrispondere al modello previsto nell’allegato II
Nel caso di veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t:
- Attività esclusiva con tali veicoli
- Idoneità finanziaria ridotta
Cabotaggio
Consentito a
- Impresa titolare di licenza comunitaria e di attestato del conducente se quest’ultimo è cittadino di un paese terzo
- Trasporto internazionale
- Fino a tre trasporti di cabotaggio (entro sette gg. dall’ultimo scarico nello SM ospitante)
Il trasportatore deve provare il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente (molteplici dati inerenti ciascun trasporto).
Se il veicolo sia stato nel territorio dello SM ospitante nei quattro giorni prima del trasporto internazionale:
- il trasportatore deve provare tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo
- da esibire o trasmettere durante i controlli su strada (es. E-CMR)
- il conducente può contattare la sede centrale al fine di fornire eventuali prove
Tachigrafo digitale intelligente
Campo di applicazione ed estensione ai veicoli di massa complessiva tra 2,5 e 3,5 ton. Che svolgono autotrasporto internazionale
La posizione del veicolo è registrata automaticamente nei punti seguenti (o nel punto più vicino dal segnale satellitare):
- il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero
- Ogni volta che attraversa la frontiera di uno Stato membro
- Ogni volta che effettua operazioni di carico e scarico
21 agosto 2023 dotazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione a tutti i veicoli di nuova immatricolazione