Il Ministero dei Trasporti con circolare del 6/06/2017 aggiorna le procedure operative per richiedere le nuove licenze comunitarie e le copie certificate conformi
La domanda per l’ottenimento della licenza comunitaria va redatta secondo un nuovo modello con facoltà di firmare la stessa digitalmente;
La domanda va sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata, e compilata in ogni sua parte; la presentazione della domanda dovrà avvenire non prima dei 60 giorni precedenti la data di scadenza della licenza da rinnovare;
L’impresa deve risultare iscritta con lo status di “attiva” al REN e “definitiva” all’ Albo nazionale autotrasportatori.
Il gestore del trasporto dell’impresa deve essere in possesso di attestato idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.
Il documento viene rilasciato in un unico originale che dovrà essere conservato dell’impresa
La durata resta fissata in 5 anni e dovrà essere restituita all’Ufficio che l’ha emessa nel caso di cessazione dell’attività o contestualmente alla richiesta di rinnovo o di sostituzione della medesima
Deve essere sostituita ogniqualvolta cambi uno solo degli elementi identificativi dell’impresa (denominazione sociale, indirizzo…)
Il rilascio della copia o delle copie certificate conformi della licenza comunitaria può avvenire solo con modalità telematiche;
Nel caso il parco in disponibilità dell’impresa si riduca a una consistenza inferiore rispetto al numero di copie conformi in possesso dell’impresa in questione, le copie in eccesso dovranno essere restituite all’Ufficio che risulta competente per i rilasci al momento della restituzione; nel caso di cessazione dell’attività o di ritiro della licenza comunitaria, tutte le copie in questione dovranno, parimenti, essere restituite al precitato Ufficio.
La domanda di rinnovo della licenza comunitaria senza che sia stato allegato l’originale della licenza comunitaria di cui si chiede il rinnovo stesso non potrà essere mai effettuato prima della scadenza della licenza da rinnovare;
Qualora impresa interessata non soddisfi più le condizioni che hanno determinato il rilascio stesso o abbia fornito informazioni non veritiere.
Il medesimo effetto si produce qualora le dichiarazioni contenute negli allegati necessari ai fini della verifica antimafia non siano veritiere.
In caso di ritiro dell’autorizzazione per l’esercizio della professione ed eliminazione del REN