Dal 14/6/2023, a differenza di prima dove era consentito solo nei trasporti internazionali, è permesso alle imprese italiane di autotrasporto di cose per conto di terzi di noleggiare veicoli “di proprietà” di imprese insediate in altro Stato dell’UE, ivi immatricolati e regolarmente circolanti, anche per utilizzarli in trasporti interni o di cabotaggio. Inoltre per le imprese italiane di noleggio è possibile locare senza conducente veicoli trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva (senza più l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori e al REN per quelli oltre le 6 ton) a imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi italiane, ma resta il limite di 6 ton di massa complessiva per locare veicoli a chi li utilizzasse per trasporti in conto proprio.
L’articolo 24 attua la Direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la Direttiva 2006/1/CE in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto car rental), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture. L’articolo 24, comma 1 – anche a seguito dell’approvazione di emendamenti in sede referente, modifica l’articolo 84 del codice della strada, in attuazione della Direttiva 2022/738/UE. Per una migliore comprensione dell’intervento legislativo si riporta un testo a fronte.
Articolo 84 del Codice della strada vigente | Testo novellato |
2. È ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro. | 2. È ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. |
3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni. | 3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate. |
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t (v. nuova lett. b) e comma 4-bis); b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. | 4. Possono essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.; b) i veicoli destinati al trasporto di cose; b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. |
4-bis. L’utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. | |
4-ter. L’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3, è consentita a condizione che: a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. | |
4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico: a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto; b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto. | |
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti. | |
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza. | 5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l’attività in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. |
6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d’intesa con il Ministro dell’interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione. | 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l’utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3. |
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 ad euro 173 se trattasi di altri veicoli. | 7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 se di tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42,00 a euro 173,00 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso. |
7–bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3, senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. | |
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. | 8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. |
Infine, poiché è previsto -dalla Direttiva UE il popolamento del REN con la targa dei veicoli noleggiati, in attesa e del Regolamento di esecuzione della Commissione UE per le caratteristiche comuni dei contenuti del REN stesso (il cui termine di adozione è stato già oltrepassato), e di eventuali indicazioni amministrative/tecniche per detto popolamento da parte del Dipartimento, appare corretto e opportuno predisporre per chi stipulasse un contratto di noleggio, una PEC di segnalazione del contratto medesimo, con in allegato la relativa copia, indirizzata alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto .
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