Il Decreto Legge n. 69 del 13/6/2023 (in vigore dal 14/6 scorso), che, tra l’altro, in attuazione alla direttiva UE 2022/738, modifica la direttiva 2006/1/CE in relazione all’utilizzo da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi di veicoli noleggiati senza conducente nella Unione Europea.

All’art. 24 si riportano le modifiche all’art. 84 del Codice della Strada, che, in particolare, estendono il noleggio dei veicoli industriali per trasporto di cose senza conducente anche in ambito nazionale sia da imprese di autotrasporto conto terzi che da altro tipo di imprese, insediate in qualsiasi Stato Membro UE.

E’ ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al REN Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada può utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea

L’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente è consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. E’ necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di
locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o
elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

Il CED del Dipartimento per la Mobilita Sostenibile deve iscrivere il numero di targa di immatricolazione del veicolo locato utilizzato da un’impresa di autotrasporto conto terzi, stabilita in Italia, nel Registro Elettronico Nazionale.

Inoltre il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti con decreto di concerto con il Ministro dell’Interno può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi.

Insomma valuteremo quali e se ci saranno ulteriori criteri ma , a quanto pare, un altro tassello del mosaico da applicare al nostro quadro europeo.

Di certo siamo ad una svolta epocale sullo sviluppo del mercato dei veicoli pesanti.

Ci sono tuttavia luci e ombre sul Decreto pubblicato, bisognerà quindi attendere la conversione in Legge, poiché riteniamo che raccolga qualche criticità nel merito e nella sostanza.

Quali sono i presupporti per effettuare la locazione veicoli tra imprese di trasporto?

  1. La locazione sarà possibile tra
  • imprese italiane
  • imprese UE
  • impresa italiana ed impresa UE
  1. La locazione sarà possibile tra imprese di trasporto che hanno legittimazione abilitate al Conto Terzi

L’impresa può locare a:

  • imprese conto terzi – senza limiti di massa
  • a privati/imprese conto proprio fino a 6 tonnellate di massa a pieno carico

Anche questa condizione andrà valutata in fase di conversione di Legge

Se hai dubbi o vuoi approfondire le modalità di accesso al mercato autotrasporto merci in conto terzi vedi la nostra sezione specifica dove potrai trovare informazioni di carattere generale e particolare come il calendario dei prossimi corsi riservato ai gestori (preposti) dei trasporti che devono essere abilitati alla professione.

Qui approfondisci decreto

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