Con circolare Ministeriale del 7 dicembre 2022 il Ministero fornisce indicazioni operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità delle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Dalle verifiche effettuate su un primo cluster composto da 21.598 imprese che svolgono l’attività di autotrasporto merci in assenza di veicoli, e su parte di un secondo cluster caratterizzato da 29.712 imprese che risultano non in regola con il contributo di iscrizione all’Albo per almeno uno degli anni 2018-2019-2020-2021-2022.
L’attività istruttoria inerente alla verifica è stata svolta dal Gruppo di lavoro avvalendosi dell’apposito applicativo informatico, che lavora in regime di cooperazione applicativa con la Camera di Commercio, il Ministero del Lavoro, l’Inps, l’Inail ed il CED della Motorizzazione. Lo stesso, realizzato e gestito dal CED della motorizzazione, è disponibile sul portale dell’Albo www.alboautotrasporto.it ed è accessibile alle imprese sottoposte a verifica con la possibilità di caricare la documentazione volta a sanare le carenze e/o anomalie riscontrate. I requisiti di regolarità accertati dalla funzione informatica, all’esito dell’esame istruttorio, sono suddivisi nei tre moduli che attengono:
1. verifica iscrizione;
2. verifica veicoli
3. verifica requisiti, giusta Delibera del Presidente dell’Albo n. 9 del 4 novembre 2016.
Procedure operative relative alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da porre in essere, conseguenti alle verifiche di regolarità delle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori
Di seguito, si riportano le categorie di irregolarità nelle quali, per mero fine organizzatorio, sono articolate le casistiche delle imprese che, anche a seguito della procedura istruttoria presentano requisiti irregolari e per le quali, dunque, si ritiene che gli Uffici della Motorizzazione possano avviare l’attività provvedimentale.
a. imprese che non hanno versato il contributo Albo per alcuni o tutti i veicoli: per tali imprese, in assenza di altre irregolarità, è previsto, previa diffida1, il procedimento di sospensione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi dell’art. 19, comma 1, numero 3), della L. 298/74;
b. imprese che non hanno fornito la documentazione necessaria a confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e/o idoneità professionale: per tali imprese è richiesto di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale in capo alle stesse;
c. imprese cancellate dalla CCIAA, liquidate e in liquidazione: per tali imprese è previsto il procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo
d. imprese fallite/assoggettate a liquidazione giudiziale, per le quali è previsto il procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, previa verifica della conclusione della procedura fallimentare da parte dell’Ufficio della Motorizzazione Civile competente;
e. imprese che non hanno dato riscontro all’avviso di avvio del procedimento di verifica nei termini concessi: per tali imprese, che in realtà hanno natura residuale rispetto alle categorie indicate sopra, è previsto, in ragione della tipologia di irregolarità riscontrata, l’avvio del procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ove non avessero già provveduto a consegnare idonea documentazione presso gli Uffici o richiesto la sospensione dall’Albo direttamente all’Ufficio della Motorizzazione Civile;
f. imprese che non hanno sanato tutte le irregolarità riscontrate: anche per tali imprese, aventi natura residuale rispetto alle categorie indicate sopra, è previsto, in ragione della tipologia di irregolarità riscontrata, l’avvio del procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ove non avessero già provveduto a consegnare idonea documentazione presso gli Uffici o richiesto la sospensione dall’Albo direttamente all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Entro il 31 dicembre 2022, le imprese iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi, alla data del 31 dicembre 2022, debbono corrispondere, per l’annualità 2023 nella misura determinata
Il versamento della quota di iscrizione autotrasporto di merci conto terzi deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con modalità alternative attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito per l’anno 2023 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo oppure usufruire del nostro servizio
La quota di iscrzizione all’Albo autotrasporto di merci conto terzi da versare per l’anno 2023 è stabilita nelle seguenti misure:
Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’albo: euro 30,00;
Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto
Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 2 a 5 | 5,16 |
Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 6 a 10 | 10,33 |
Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 11 a 50 | 25,82 |
Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 51 a 100 | 103,29 |
Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 101 a 200 | 258,23 |
Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli superiore a 200 | 516,46 |
Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti) dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché’ per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi | 5,16 |
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché’ per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi | 7,75 |
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000chilogrammi | 10,33 |
La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2023 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
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