Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

I soggetti obbligati sono:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, il decreto rimanda all’articolo 189 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti.
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi

a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

NON obbligati ad iscriversi

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g);
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

CHI NON DISPONE UN SISTEMA GESTIONALE INTEROPERABILE CON IL RENTRI

  • Gestire il registro di carico e scarico in modalità digitale assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
  • Emettere il FIR in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
  • Trasmettere la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia) agli altri operatori coinvolti nelle fasi del trasporto;
  • Scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);
  • Emettere i FIR in modalità digitale assolvendo alla vidimazione, compilazione e sottoscrizione digitale del formulario;
  • Trasmettere i dati al RENTRI contenuti nel registro di carico e scarico e nel FIR.

Tabella scadenze RENTRI

STAMPA E VIDIMAZIONE DEL FORMAT DI REGISTRO CARICO E SCATICO E DEI FIR
Viene fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA)
Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025
Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.
I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

VEDI DECRETO QUI

Modalità operative
Costi iscrizione
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