La  Legge 28 giugno 2019, n. 58 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), ha reintrodotto l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini. Tali categorie di esercenti, infatti, erano escluse dall’obbligo di denuncia dal 29 agosto 2017 in virtù della Legge n. 124/2017.

Pertanto è possibile utilizzare la  modulistica già predisposta a suo tempo ed usata sino al 2017.

Per le ditte  che prima dell’abolizione del 2017 erano già in possesso della licenza, ritorna in vigore quella precedente salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati. In questo caso occorre procedere alla comunicazione delle variazioni intervenute.

Secondo le informazioni ricevute ad oggi dall’Agenzia delle Dogane i soggetti che hanno iniziato l’attività negli anni di abrogazione che vanno dal 29 agosto 2017 al 30 Giugno 2019 hanno l’obbligo di procedere quanto prima alla richiesta.

Per qualsiasi chiarimento siamo come sempre a disposizione
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