Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016 recante “Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti”. Detto decreto definisce i programmi e le modalità di effettuazione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida e delle qualificazioni CQC. Dal 1 luglio 2016 gli esami in oggetto saranno svolti esclusivamente sulla base dei nuovi programmi d’esame e dei nuovi quiz.
Per sostenere l’esame di revisione il candidato deve presentare istanza, corredata dall’attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 (attualmente di euro 16,20). All’istanza in carta semplice deve essere allegata copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l’idoneità del conducente.
Prova di teoria
Gli esami di revisione delle patenti di guida si svolgono in due giorni differenti. Al momento della presentazione dell’istanza di sottoporsi all’esame di revisione, l’Ufficio indicherà al candidato la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria. Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l’Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l’esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi del predetto art. 130, comma 1, lettera b), del codice della strada.
Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all’Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.
Prova di guida
La prova pratica si svolge nell’ambito di una seduta d’esame “in conto Stato”. La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, del codice della strada. In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), ed il conducente dovrà, eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie. Si ricorda, altresì, che i conducenti che hanno subito la revoca della patente di guida ed intendono,successivamente, conseguire la patente di guida della categoria B, dovranno svolgere le esercitazioni previste all’art. 122, comma 5 bis, del codice della strada.
Il provvedimento di revisione della qualificazione CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, dopo che il titolare della qualificazione CQC successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione”. Qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l’esame di revisione debba vertere sul “programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio”. Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge “secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione”.
Nel caso di esito negativo dell’esame è disposta la revoca di tutte le qualificazioni CQC di cui sia titolare il conducente che ha sostenuto l’esame.