Nuove dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo di personale e mezzi per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani e di speciali non pericolosi e pericolosi. È in vigore dal 1° febbraio la delibera 3 novembre 2016, n. 5 del Comitato nazionale dell’Albo gestori, che ha introdotto nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione ad alcune categorie con procedura ordinaria

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Aggiornata la dotazione di veicoli e di personale (cat. 1) individuata dalla delibera è quella minima; salvo l’obbligo di disporre della più ampia dotazione qualora necessaria per lo svolgimento dei servizi.

Per individuare in concreto la dotazione, fanno testo gli allegati:

  • A e B riguardano l’iscrizione nella categoria 1 per raccolta e trasporto di rifiuti urbani, rispettivamente, con procedura ordinaria e semplificata;
  • C si riferisce alla dotazione per iscriversi nella categoria 1 per lo spazzamento meccanizzato;
  • D riguarda ancora la categoria 1 ma, per i servizi indicati in sette sottocategorie per i quali si deve disporre solo delle dotazioni minime individuate in tali sottocategorie ;

Individuato sottocategorie basate sulla quantità annua di rifiuti gestita.

Le sottocategorie

Dotazioni “ridotte” per le sottocategorie D1 (differenziata, rifiuti ingombranti e multimateriale); D2 (differenziata e prodotti tessili, batterie, farmaci, toner esauriti, oli); D3 (aree portuali); D4 (rifiuti vegetali da aree verdi); D5 (rifiuti urbani da impianti di stoccaggio e centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento); D6 (rifiuti giacenti su strade extraurbane e autostrade); D7 (rifiuti abbandonati su spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua)

Requisito di capacità finanziaria è soddisfatto con 9.000 euro per il primo autoveicolo e 5.000 per ogni ulteriore mezzo, dimostrati da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie (volume di affari, capacità contributiva ai fini Iva, patrimonio, bilanci, affidamenti bancari) o con attestazione di affidamento bancario da imprese autorizzate all’esercizio del credito. Le imprese che hanno dimostrato il requisito ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto conto terzi comprovano la capacità finanziaria con l’iscrizione a tale Albo.

Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data del 1° febbraio 2017 restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano valide le domande d’iscrizione presentate fino a tale data, da istruire e deliberare con le vecchie regole.

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