Anche chi non effettua il rinnovo della patente alla scadenza e lo chiede a distanza di anni può ottenerlo anche senza dover rifare gli esami. Il Tar Toscana con la sentenza 20 dicembre 2016 numero 1801, ha di fatto “ridimensionato” la prassi della Motorizzazione secondo cui un rinnovo chiesto con più di tre anni di ritardo è possibile solo dopo essersi sottoposto ai test di revisione patente, ritenendo ragionevole una verifica del possesso dei requisiti per la guida.
La vicenda riguarda un conducente che aveva atteso più di otto anni. Così la Motorizzazione aveva disposto la revisione. Ne è sorto un contenzioso che ha visto vittorioso il conducente perché il ritardo non è stato ritenuto un ragione sufficiente per far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità.
Per il Tar, occorre intanto che la Motorizzazione informi l’interessato dell’apertura del procedimento di revisione; inoltre vanno effettuate valutazioni caso per caso, come richiesto dalla circolare ministero Infrastrutture 26 gennaio 2009, prot. 7053, tenendo conto degli argomenti fatti presente dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma. In sede di contraddittorio, infine, il richiedente può dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente, dimostrazione che potrà essere fornita anche con dichiarazioni di terzi (sostitutiva di atto di notorietà) o con ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
Non bastano quindi otto anni di ritardo per esigere in via automatica la revisione: al più, l’amministrazione può comunicare di avere dubbi sull’idoneità alla guida, dubbi che peraltro ammettono prova contraria. In termini generali, per disporre la revisione non si può infatti dedurre l’inidoneità alla guida dall’esistenza di un determinato fatto (quale il tempo trascorso dalla scadenza della patente), ma occorre anche chiarire la sua rilevanza sulla capacità di conduzione dei veicoli e la sua attitudine a far sorgere dubbi sull’idoneità alla guida.