Circolare congiunta (Ministero Interno e Trasporti) del 26 febbraio 2016
La Legge di stabilità 2016 contiene, tra le altre, disposizioni che riguardano il settore dell’autotrasporto, in materia di documentazione richiesta per il trasporto internazionale, stabilendo che la mancanza della documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali sia oggetto di una sanzione amministrativa pecuniaria e del fermo amministrativo del veicolo sino all’esibizione del documento mancante.
Dopo l’abrogazione delle norme in materia di scheda di trasporto si pone la necessità di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa all’origine ed alla destinazione delle merci trasportate, imponendo che durante un trasporto (sia conto proprio che conto terzi) effettuato in ambito UE o extra UE, sia obbligatorio tenere a bordo del veicolo la documentazione che consenta di verificare con certezza la tipologia e la regolarità della relazione di traffico svolta.
Due diversi tipi di sanzione
- Mancanza momentanea del documento accompagnatorio delle merci a bordo del veicolo
- Mancata o incompleta compilazione del documento stesso (sanzione diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l’impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto)
Documenti richiesti per i trasporti internazionali di merci
Il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo (fiscale o doganale) ovvero da documenti specifici (sanitari o sicurezza) che accompagnano le merci.
L’idoneità del documento di trasporto deve riportare elementi essenziali quali almeno la tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e scarico ed il vettore ( o sub) che effettua il trasporto.
Alcuni esempi del documento di trasporto
- la lettera di vettura CMR o dal DDT
- tra gli altri documenti ritenuti parimenti idonei:
- certificati sanitari, veterinari
- documenti di trasporto per merci pericolose ADR
- formulari rifIuti (FIR)
Documento di trasporto (sanzioni)
Mancanza momentanea
Si applica sanzione se esiste il documento di trasporto compilato anche se non presente a bordo
Mancata compilazione
Con la mancata compilazione del documento idoneo a dimostrare quale sia effettivamente la relazione del traffico, si configura l’illecito amministrativo senza però sanzioni amministrative accessorie
La mancanza completa del documento di trasporto comporta l’impossibilità di verificare la relazione di traffico e perciò la regolarità, si configura violazione grave con conseguente sanzione del fermo del veicolo per 3 mesi.
Incompleta compilazione
Se non correttamente compilato, ricorre la violazione a seconda degli elementi mancanti consentano o meno di verificarne la regolarità del trasporto, in particolare:
Si possono desumere gli elementi essenziali. Esempio quando, pur essendo presenti gli elementi essenziali indicati, non è evidenziata l’indicazione delle generalità del destinatario, del mittente o in mancanza della sottoscrizione prevista.
Quando mancano gli elementi essenziali
Non sia in alcun modo documentalmente comprovata la tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e scarico ed il vettore o sub-vettore che effettua il trasporto
Trasporti internazionali in conto proprio
Trasporti in conto proprio in paesi extracomunitari sarà sempre necessaria l’esibizione di una autorizzazione CEMT o bilaterale.
Sono esonerati dall’obbligo di esibizione di un documento di trasporti internazionali effettuati in conto proprio soltanto nei casi in cui siano esclusi profili connessi all’esercizio di un’attività imprenditoriale e, dunque, i trasporti di cose destinate a soddisfare le proprie esigenze personali (esempio: trasporto di cose altrui destinate ad essere riparate)