Con circolare prot. n. 14301 del 6 maggio 2019 la Direzione generale per la motorizzazione Divisione 3 risponde ad alcuni quesiti relativi alla classificazione ed attrezzature supplementari in dotazione.
Due sono essenzialmente gli aspetti sollevati e cioè:
1) La classificazione dei veicoli anzidetti quali “veicoli per trasporto specifico” ai sensi del comma 1 lettera f) dell’art. 54 del Codice della Strada ovvero autocarro per trasporto di cose con carrozzeria idonea al carico/trasporto/scarico di rifiuti;
2) La circolazione dei veicoli in argomento con contenitori alloggiati posteriormente e facenti parte dell’attrezzatura di carico dei rifiuti.
Punto 1) Classificazione
La classificazione di “autoveicolo per trasporto specifico di rifiuti solidi urbani” è attribuibile solo se la carrozzeria, permanentemente installata, risponde al requisito previsto e cioè che sia idonea al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti. In assenza di una delle citate caratteristiche ad esempio, il sistema di compattazione, il veicolo non può essere classificato “per trasporto specifico”.
Qualora non sia possibile l’inquadramento quale autoveicolo per trasporto specifico per la mancanza di una delle caratteristiche sopra indicate (es. il sistema di compattazione), si dispone che il veicolo venga classificato quale “autocarro per trasporto di cose” e nelle righe descrittive della carta di circolazione sia riportata la seguente dicitura: “veicolo munito di carrozzeria idonea al carico/trasporto/scarico di rifiuti” (ove ricorrano tutte e tre le caratteristiche).
Punto 2) Attrezzature complementari – contenitori alloggiati posteriormente
Premessa
L’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani si è andata nel tempo sempre più articolando in funzione sia dell’accresciuta produzione di rifiuti sia della differenziazione della raccolta. Variegata è anche la tipologia di raccolta pur se la più diffusa sembra essere quella con contenitori posti a bordo strada nella quale gli addetti al servizio collocano i contenitori sul retro del veicolo, azionano i dispositivi volta contenitori ed infine ricollocano i contenitori vuoti a bordo strada.
In alcune località non esistono contenitori a bordo strada ma, in giorni ed orari prestabiliti, vengono ivi collocati sacchi chiusi contenenti alcune tipologie di rifiuti.
Emerge in tale ultimo caso la necessità di avere al seguito uno/due contenitori vuoti, sia di tipo fisso ma apribile per l’uso, sia del medesimo tipo di quelli collocati a bordo strada per la normale raccolta, in funzione dell’organizzazione del servizio di raccolta stesso.
Nell’esempio della raccolta con sacchi questi ultimi devono necessariamente essere collocati in un contenitore funzionalmente connesso con il dispositivo volta contenitore. Il contenitore pertanto viene a far parte dell’allestimento del veicolo e trova adeguata collocazione solo a sbalzo posteriormente fissato allo stesso sistema (normalmente a pettine) che ne garantisce la possibilità di alzata e svuotamento nella vasca. In questa ipotesi il contenitore può essere del tipo tradizionale (contenitore in plastica/metallo, con due o quattro ruote per la movimentazione), ovvero del tipo fisso “appeso” al volta contenitore e strutturato con lamiere articolate/incernierate apribili e richiudibili in modo da renderlo di minimo ingombro nel senso longitudinale una volta terminato il servizio di raccolta.
Circolazione dei veicoli con contenitori alloggiati posteriormente
Le Aziende appaltatrici richiedono agli uffici dell’Amministrazione che sia annotato sul documento di circolazione la possibilità di circolare con il contenitore vuoto agganciato al sistema volta-contenitori, che in ogni caso nella fase di rientro del veicolo ai punti di conferimento dei rifiuti devono essere chiusi (se del tipo fisso ripieghevole) ovvero ancorati al sistema di aggancio. In ogni caso sono vuoti e non idonei al carico in tale fase di trasferimento del veicolo.
Al riguardo si ritiene che non vi siano motivi ostativi a quanto prospettato.
Pertanto, su richieste degli interessati, i Centri Prova Autoveicoli (in sede di omologazione) o gli UMC (in sede di verifica di idoneità alla circolazione) potranno annotare sui documenti di circolazione la presenza di tali contenitori, nel rispetto delle seguenti verifiche:
a) la lunghezza del veicolo comprensiva del contenitore rientri nei limiti dell’art. 61 del Codice della Strada;
b) siano rispettati i requisiti di manovrabilità (“scodamento”) così come definiti nel Regolamento (UE) 1230/2012;
c) non vengano occultati o limitati gli angoli di visibilità prescritti per i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, nonché la targa di immatricolazione;
d) il/i contenitore/i collocati a sbalzo devono essere segnalati come previsto dall’art. 164 C.d.S. con le segnalazioni retroriflettenti a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°;
e) sui documenti di circolazione verrà riportata la seguente dicitura: “veicolo con contenitore a sbalzo max ………….. mm”;
Considerazioni per quanto concerne la posizione della protezione posteriore antincastro
Tale circostanza potrebbe ricorre per tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti e muniti di dispositivi volta contenitori posteriori ma solo se l’applicazione della protezione antincastro rendesse impossibile il funzionamento di tali dispositivi. Normalmente tali dispositivi a pettine di sollevamento e ribaltamento dei contenitori sono collocati a quote superiori a quelle della barra paraincastro (la parte posteriore del dispositivo posteriore paraincastro deve trovarsi, a veicolo vuoto, a meno di 550 mm dal suolo) e pertanto in genere non sussiste interferenza con i dispositivi volta contenitori.
La finalità della barra paraincastro è quella di offrire resistenza ai veicoli di categoria M1/N1 che, sopraggiungendo da dietro, potrebbero incastrarsi nella parte posteriore del veicolo.
La collocazione del dispositivo di protezione posteriore – per i veicoli N2/N3 – deve rispettare il requisito che la distanza orizzontale fra la parte posteriore della barra e l’estremità posteriore del veicolo non sia superiore a 400 mm comprendendo in tale valore limite anche il cedimento della barra come indicato nelle prove di omologazione (una barra che presenta un cedimento di 15 mm deve essere collocata al massimo a 385 mm dall’estremità posteriore del veicolo).
I dispositivi volta contenitori applicati nella parte posteriore della carrozzeria sono normalmente dispositivi che, terminata la fase operativa e quindi nei viaggi di trasferimento verso i luoghi di conferimento dei rifiuti, sono richiusi e determinano un ingombro longitudinale minimo; facenti però parte della carrozzeria del veicolo devono essere computati ai fini del calcolo della distanza dei 400 mm per il posizionamento della barra paraincastro a meno che non siano collocati ad altezza superiore a 2 m.
Diversa appare invece la situazione del trasporto di contenitori collocati allo sbalzo posteriore.
Se trattasi di contenitore fisso, del tipo “apribile”, una volta richiuso (terminata cioè la fase di raccolta a bordo strada) è “schiacciato” sulla carrozzeria e quindi non determina ulteriori dimensioni longitudinali se non quelle dovute dallo spessore delle pareti del contenitore stesso. Tale tipologia di contenitore non dovrebbe presentare particolari interferenze con la posizione della barra paraincastro.
La seconda tipologia, cioè il contenitore “tradizionale” normalmente in materiale plastico (per i quali si rinvia alla norma UNI EN 840 – contenitori mobili per rifiuti e riciclo), determina ovviamente uno sbalzo posteriore maggiore ma, considerate le caratteristiche (ingombro contenuto, vuoto, di materiale plastico) è da ritenersi comunque ininfluente ai fini della rispondenza alla norma della protezione posteriore antincastro.