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Passaggio di proprietà natante
I natanti da diporto sono unità da diporto: a remi, oppure con lunghezza pari o inferiore a 10 mt.
I natanti non sono soggetti all’obbligo di iscrizione nei registri presso gli Uffici deputati dello Stato, né a quello del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.
Ciò non toglie che chi lo desidera o ne ha necessità, possa iscrivere il natante; in questo caso, il mezzo è immatricolato nel registro delle imbarcazioni da diporto e di queste segue il regime giuridico.
I natanti hanno comunque limite di navigazione entro 12 miglia dalla costa.
Passaggio di proprietà imbarcazione da diporto
Le imbarcazioni da diporto sono tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto che hanno una lunghezza dello scafo compresa fra 10,01 e 24 mt.
Queste unità sono soggette all’obbligo dell’iscrizione e del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.
Le imbarcazioni da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte da una sigla di individuazione.
Nave da diporto
A questa categoria appartengono tutte le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a 24 metri.
Anche le navi da diporto sono obbligatorie l’immatricolazione e la licenza di navigazione, nonché il certificato di sicurezza.
Devono esporre la bandiera nazionale e anch’esse hanno sigla di individuazione
Affidandosi ad uno Studio di Consulenza come la Cosmilano, abilitato come STED Sportello Telematico del Diportista dal Ministero (vedi elenco pubblico) potrete assicurarvi un servizio qualitativo e professionale per svolgere tutti gli adempimenti necessari alla compravendita della tua imbarcazione.
Ecco i documenti necessari per effettuare il passaggio di proprietà di un’imbarcazione da diporto :
- Licenza di navigazione
- documenti identità venditore
- documento identità acquirente, se persona fisica, o visura camerale accompagnata da documento legale rappresentante, se persona giuridica
- Certificato di sicurezza valido
- Licenza di esercizio impianto radiotelefonico VHF
Il passaggio di proprietà imbarcazioni richiede la produzione di una serie di documenti che attestano l’avvenuta compravendita in modo regolare. Si tratta di un procedimento ben più complesso rispetto alla normale pratica di passaggio di un’autoveicolo. In particolare, deve essere eseguita una scrittura privata autenticata e successivamente registrata all’Agenzia delle Entrate, oppure deve essere presente una sentenza passata in giudicato in cui si conferma la proprietà del mezzo di navigazione. Dev’essere poi presente la doppia nota di trascrizione, così come previsto per il passaggio di proprietà dei beni immobili corredata dai versamenti inerenti la pubblicità navale che si deve trascrivere nei RID degli Uffici del diporto marittimo.
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La vendita di una imbarcazione è di fatto un processo identico, anche se più strutturato, al passaggio di proprietà di un autoveicolo e richiede quindi una conoscenza e competenza di altro profilo al fine di garantire una puntuale trascrizione del passaggio di proprietà negli archivi pubblici.
La Cos è abilitata dal Ministero quale STED Sportello Telematico del Diportista. Vedi elenco pubblico.
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UNITÀ DA DIPORTO
Sono unità da diporto tutte le costruzioni, di qualunque tipo e con qualsiasi propulsione, destinate alla navigazione da diporto.
In base alla lunghezza a loro volta si classificano nel seguente modo:
- natante da diporto: lunghezza fino a 10 metri
- imbarcazione da diporto: lunghezza superiore a 10 e fino a 24 metri
- nave da diporto con lunghezza superiore a 24 metri
NATANTE
I natanti non sono soggetti all’obbligo d’iscrizione nei pubblici registri navali, né quello del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Ciò non toglie che esista la facoltà di iscrivere il natante nei registri navali; in questo caso il mezzo è immatricolato nel registro delle imbarcazioni da diporto e diventa, a tutti gli effetti, imbarcazione da diporto e sottoposto alla relativa disciplina.
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Sono tutte le costruzioni destinate alla navigazione che hanno lunghezza dello scafo compresa fra 10,10 e 24 metri
Queste unità sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nei registri navali e del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza e devono esporre la bandiera nazionale.
NAVI DA DIPORTO
Tutte le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore 24 metri. Sono anch’essere soggette a immatricolazione, licenza navigazione e certificato di sicurezza e devono esporre la bandiera nazionale.
Trattandosi di beni mobili registrato, le imbarcazioni e le navi da diporto devono essere obbligatoriamente iscritte negli appositi registri
- Registro imbarcazioni da diporto (RID)
- Registro delle navi da diporto (RND)
ISCRIZIONE
Ai fini dell’iscrizione il proprietario deve allegare alla domanda, il titolo di proprietà, atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate o la sentenza che ne comprova la proprietà.
Se nave da diporto non superiore a 10 t.sl., se a motore, o a 25, in altri casi o di imbarcazione da diporto di qualsiasi stazza è sufficiente dichiarazione unilaterale del venditore con firma autentica o fattura firma per quietanza autenticata.
Gli atti summenzionati devono essere stati preventivamente vidimati dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro
- Certificato di stazza o attestazione provvisoria rilasciata da registro estero di provenienza, soltanto se nave da diporto.
- Dichiarazione di conformità CE se imbarcazione da diporto
- Dichiarazione di potenza del motore
- Se imbarcazioni già iscritte in registri navali stranieri, certificato di cancellazione
NAVI
Secondo il codice navigazione la nave è qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo.
Le navi subiscono un’ulteriore distinzione in navi maggiori, destinate alla navigazione on alto mare e navi minori destinate alla navigazione costiera (entro 20 miglia dalla costa)
Come per gli altri beni mobili registrati, anche per le navi tutti gli atti di trasferimento della proprietà richiedono la forma scritta (scrittura privata o atto pubblico). Iniziamo a considerare come la definizione di carati di una nave.
I carati sono le quote di partecipazione nella proprietà della nave. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
DIRITTI REALI
Oltre al diritto di proprietà, comprendono per le navi: usufrutto, uso, ipoteca e il privilegio speciale. Sono appunto beni iscritti in appositi pubblici registri, perciò consultando i registri navali potremo conoscere, innanzitutto gli elementi di individuazione della nave, se e quali trasferimenti di proprietà ha subito, se gravano ipoteche su di essa e per quale somma di denaro, se e fino a quando grava un diritto di usufrutto o di uso su di essa, in breve potremo conoscere tutte le vicende giuridiche di quella nave.
Esistono brevemente due tipi di pubblicità, quella dichiarativa; serve a rendere efficace l’atto (per es. compravendita) e la pubblicità costitutiva; è la pubblicità relativa alle ipoteche.
Il principio della trascrizione nel nostro ordinamento giuridico è qui estremamente sintetizzato: chi per primo trascrive il proprio acquisto nel registro navale è preferito a colui che non ha trascritto o ha trascritto successivamente il suo acquisto.
La trascrizione si può dire che è un atto di prudenza che ha lo scopo di evitare che il mio venditore venda la nave anche ad altri e che questi trascriva prima di me. La trascrizione è diventata obbligatoria entro 60 giorni oppure, se interessato risiede all’estero, entro 120 giorni dalla data dell’atto, pena non solo sanzione amministrativa ma anche ritiro della licenza di navigazione.
L’atto da trascrivere deve rivestire necessariamente una delle seguenti forme
- Atto pubblico
- Scrittura privata e autenticata
- Sentenza
Gli atti summenzionati devono essere presentati in originale o in copia autenticata preventivamente dall’Agenzia delle entrate per il pagamento dell’imposta di registro. Soltanto gli atti pubblici e le sentenze è prevista la trascrizione prima del pagamento.
Gli atti scritti in lingua straniera devono essere tradotti in italiano, da un traduttore autorizzato dal presidente del tribunale del luogo. Gli atti presentati all’estero all’autorità consolare possono essere da questa tradotti e autenticati.
Se l’atto da rendere pubblico è l’accettazione eredità, secondo l’art.2648 del Cod.Civ., deve essere contenuta in atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la denuncia di successione presentata all’Agenzia delle Entrate non è idonea allo scopo. Nonostante ciò per le sole unità da diporto il regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto ha affermato l’opposto principio, consentendo la sostituzione dell’atto di accettazione dell’eredità con la dichiarazione di successione, in ossequio al criterio di semplificazione sancito nel suo articolo 65.
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