È l’atto con il quale prende avvio l’espropriazione forzata, procedimento questo finalizzato a soddisfare il diritto del creditore qualora il debitore non adempia spontaneamente all’obbligazione.

L’atto di pignoramento, definito dall’art. 492 c.p.c., è un’ingiunzione emessa dall’ufficiale giudiziario con la quale viene intimato al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre uno o più beni, oggetto del procedimento di espropriazione forzata, dalla garanzia del creditore.

PRA: cancellazione pignoramento

L’annotazione dell’atto di pignoramento non impedisce la successiva trascrizione di atti di trasferimento di proprietà aventi ad oggetto il bene pignorato, fermo restando che il creditore che ha chiesto e annotato il pignoramento al PRA, potrà in qualsiasi momento espropriare il veicolo anche nei confronti di chi risulti attuale intestatario al PRA.

Ai sensi dell’art. 2914 c.c. sono inefficaci, anche se anteriori al pignoramento, le alienazioni di autoveicoli che siano state trascritte successivamente al pignoramento.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue alternativamente se:

  • è ordinata giudizialmente;
  • il creditore procedente dichiara, nelle forme previste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

Le nuove disposizione di cui all’art. 164-ter disp. att. c.p.c. si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall’11/12/2014.

Il PRA richiede che la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento sia redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio.

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La trascrizione del pignoramento può essere cancellata tramite richiesta di annotazione dell’ordinanza di cancellazione del pignoramento emesso dal giudice dell’esecuzione.

Anche nel caso di estinzione del pignoramento per decorso del termine è necessaria l’ordinanza del giudice che ne ordini la cancellazione.

Tale provvedimento, emesso su istanza del debitore e sentite le parti, non richiede la notificazione e non è necessario, per procedere alla trascrizione della cancellazione del pignoramento, la presentazione di copia del verbale dal quale risulti il versamento della somma di denaro essendo l’accertamento di questo adempimento estraneo ai compiti del PRA.

In base alla disciplina prevista specificamente per il pignoramento dei veicoli, motoveicoli e rimorchi prevista dall’art. 521 bis c.p.c., articolo recentemente introdotto dalla L. n. 162/2014, il pignoramento perde efficacia qualora la nota d’iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto siano depositate oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione al creditore da parte dell’IVG.

Trascrizione: copia conforme dell’ingiunzione di pignoramento notificata alla parte o copia conforme del verbale di avvenuto pignoramento rilasciata dalla cancelleria del Tribunale; la copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

Cancellazione: ordinanza di cancellazione in copia conforme all’originale rilasciata dalla cancelleria del tribunale o la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio.

Certificato di Proprietà.