Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall’autorità giudiziaria e finalizzata alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente per consentire il soddisfacimento dei creditori.

Modalità di trascrizione – Documentazione da presentare

  • Sentenza dichiarativa di fallimento o estratto della stessa in copia conforme all’originale. La copia conforme è esente da imposta di bollo. 
  • Certificato di proprietà

Trascrizione con prenotazione a debito/spese anticipate dall’erario

Normalmente il curatore fallimentare fa notificare la sentenza di fallimento al PRA in modo che la trascrizione avvenga senza il pagamento degli importi.

Qualora però il curatore fallimentare richieda la trascrizione allo sportello ma non disponga di liquidità per il versamento degli importi dovuti può chiedere la trascrizione con prenotazione a debito/spese anticipate dall’Erario.

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Viene disposta con decreto motivato emesso dal Tribunale su istanza del curatore o del fallito.

Gli eventi che determinano la chiusura del fallimento sono:

  • la liquidazione dell’attivo;
  • l’avvenuta estinzione di tutti i debiti;
  • la mancata presentazione di domande da parte dei creditori;
  • l’insufficienza dell’attivo che non consente di soddisfare i creditori concorsuali (anche in parte) né di pagare le spese procedurali.

  • Decreto di chiusura del fallimento o altri titoli idonei quali ad esempio il decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare, il provvedimento di revoca del fallimento.
  • Il provvedimento deve essere allegato in copia conforme all’originale, esente da imposta di bollo.
  • Certificato di Proprietà.

E’ una procedura che consente all’impresa in crisi, in accordo con i debitori, di evitare il fallimento eliminando i debiti contratti nell’esercizio dell’impresa attraverso un piano di risanamento.

La proposta di concordato preventivo, sottoscritta dai debitori, viene presentata nella forma del ricorso al Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede.

Il Tribunale se ritiene vi siano tutti i presupposti per accettare il ricorso alla procedura di concordato emana il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

 

  • Decreto di ammissione al concordato preventivo in copia conforme all’originale o estratto del decreto stesso. La copia conforme è esente da imposta di bollo nei casi previsti dall’art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).
  • Certificato di Proprietà.