Sono esenti dal pagamento dell’IPT gli atti ed i procedimenti di competenza del Giudice di pace che non eccedono la somma di euro 1.033,00 calcolata dal giudice sul valore della controversia.

Trascrizione del verbale di mediazione

Nel caso in cui il tentativo di mediazione civile abbia avuto esito positivo viene redatto un verbale di mediazione che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia delle sottoscrizioni.

Oggetto della trascrizione non è il verbale in sé stesso ma l’accordo intercorso tra le parti.

L’accordo può essere contenuto nel verbale stesso oppure può essere redatto a parte rispetto al verbale e ha natura di vero e proprio contratto. Per poter essere trascritto è necessario che le sottoscrizioni delle parti siano autenticate dal notaio.

Qualora però l’accordo sia stato sottoscritto da tutte le parti e dai loro avvocati non è più necessaria, per iscrivere ipoteca giudiziale, l’omologa del giudice. Il titolo non deve essere in bollo essendo prevista l’esenzione.

Trascrizione del verbale di negoziazione assistita

E’ un accordo mediante le quali le parti si accordano per risolvere in via amichevole la controversia attraverso l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.

In pratica con tale modifica normativa si è inteso conferire efficacia esecutiva alla classica transazione negoziata dagli avvocati delle parti. L’accordo in questione, sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati che lo assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Occorre che le sottoscrizioni dell’accordo vengano autenticate da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato (nel caso specifico Notaio) affinchè l’accordo possa essere titolo idoneo alla trascrizione.

Le norme non prevedono particolari agevolazioni fiscali per la trascrizione di tale atto, per cui la relativa formalità di trascrizione è assoggettata ai consueti importi.

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