Rifiuti domestici: Esenzione cronotachigrafo per i veicoli adibiti alla raccolta (aggiornato al 16 maggio 2024)
Buone notizie per le aziende che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio!
Con il Decreto Ministeriale 20 giugno 2007, è stata concessa un’importante esenzione per i veicoli utilizzati in questo servizio.
In cosa consiste l’esenzione?
I veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti domestici a domicilio sono esentati dall’obbligo di:
- Rispettare i tempi di guida, di riposo e delle interruzioni previsti dal Regolamento CE n. 561/2006.
- Dotarsi ed utilizzare l’apparecchio di controllo (cronotachigrafo).
Cosa significa in pratica?
In parole semplici, i veicoli adibiti a questo servizio non hanno l’obbligo di installare il cronotachigrafo e, se già installato, non è necessario attivarlo durante lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.
A quali veicoli si applica l’esenzione?
L’esenzione si applica ai veicoli o combinazioni di veicoli con massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate.
Come dimostrare l’esercizio continuativo dell’attività di raccolta rifiuti?
In occasione della revisione annuale del veicolo, per attestare l’esercizio continuativo dell’attività di raccolta rifiuti e giustificare la mancata installazione del cronotachigrafo, è necessario esibire la seguente documentazione:
- Documentazione che attesti l’esercizio continuativo dell’attività di raccolta e smaltimento rifiuti domestici.
Cosa fare se il veicolo viene utilizzato anche per altri tipi di trasporto?
Se il veicolo viene utilizzato, oltre che per la raccolta rifiuti, anche per altri tipi di trasporto non esentati, è obbligatorio dotarlo di cronotachigrafo e attivarlo durante lo svolgimento di questi trasporti.
Novità!
Con la circolare ministeriale Prot. n. 12976 del 16 maggio 2024, sono state fornite ulteriori precisazioni in merito all’esenzione. In particolare, la circolare chiarisce che:
- L’esenzione si applica anche ai veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti urbani assimilati ai rifiuti domestici, a condizione che tali rifiuti siano raccolti e trasportati nell’ambito del servizio comunale di raccolta rifiuti.
- La documentazione che attesta l’esercizio continuativo dell’attività di raccolta rifiuti può essere costituita da:
- Autorizzazione comunale all’esercizio del servizio di raccolta rifiuti.
- Contratto con il comune per il servizio di raccolta rifiuti.
- Fatture relative al servizio di raccolta rifiuti.
Rimani aggiornato!
Per maggiori informazioni sull’esenzione, vedi circolare ministeriale del 16 maggio 2024 Prot. n. 12976,oltre a ciò si consiglia di consultare il Decreto Ministeriale 20 giugno 2007.
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