• Cosa occorre
  • Informazioni
  • Approfondimento

Ecco una guida passo dopo passo per la conversione della patente di guida estera in una patente di guida italiana:

 1: Residenza in Italia

1.1 Assicurati di avere una residenza legale in Italia. La conversione della patente estera in una patente italiana è possibile solo se si è residenti in Italia.

2: Verifica dei Requisiti

2.1 Controlla se la tua patente di guida estera è convertibile in una patente italiana. La conversione dipende dal paese di provenienza e dalla tua situazione personale.

3: Raccolta della Documentazione qualora patente guida rilasciata da Stato UE 

  • Patente di guida estera:  (Assicurati di avere la patente di guida estera originale valida (Se scaduta produrre Certificato di validità e autenticità
  • Documento identità e codice fiscale
  • Fototessera
  • Data (giorno/mese/anno) di prima acquisizione della residenza in Italia
  • Visita medica (prenota qui) 

Se invece patente di guida rilasciata da paese Extra UE  innanzitutto necessario prima verificare se c’è accordo bilaterale.

Scopri quali sono gli  Stati dei quali è possibile convertire la patente di guida.

Raccolta della Documentazione qualora patente guida rilasciata da Stato Extra UE

  • Patente estera
  • Certificato di validità e autenticità (ARGENTINA – MOLDAVIA – ISRAELE – SERBIA)
  • Traduzione e legalizzazione patente estera (NO INGHILTERRA, NO ARGENTINA)

Per COREA, FILIPPINE, GIAPPONE, LIBANO, TAIWAN Traduzione integrale della patente di guida deve essere effettuata unicamente dalle Rappresentanze Diplomatico-Consolari in Italia. Tale documento(con firma dei Funzionari Consolari legalizzata in Prefettura) deve attestare la autenticità della patente di guida e certificarne la validità.;

  • Permesso di soggiorno
  • Data (giorno/mese/anno) di prima acquisizione della residenza in Italia
  • Documento identità Italiano o rilasciato da UE e codice fiscale
  • Fototessera
  • Visita medica (prenota qui)

Le patenti di guida rilasciate da Stati appartenenti all’Unione Europea o SEE sono equiparate a patenti italiane. Il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa uguale alle scadenze italiane può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza e richiedere la conversione della patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità, come di prassi.

Naturalmente la conversione della patente di guida estera può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della categoria richiesta in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.

Deve convertirla (che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera) dopo 2 anni dalla residenza se la patente è “senza limiti” di validità amministrativa (detta disposizione è in vigore dal 19 gennaio 2013 – Prot. n° 6946 del 26 marzo 2014 ).

È importante evidenziare che i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico. Per determinare la data di scadenza della patente di guida comunitaria occorre far riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia calcolandone la scadenza in funzione dell’età del conducente e della categoria di patente posseduta.

La conversione è possibile solo per gli Stati dell’UE/SEE e quelli con cui è in vigore un accordo di reciprocità. Per alcuni Stati non UE/SEE è prevista la conversione secondo particolari condizioni.

Per ottenere la conversione di una patente non UE/SEE, è vincolante il conseguimento PRIMA della data di acquisizione della residenza in Italia.

Conversione o conservazione di patenti di guida rilasciate da stati UE

La patente estera:

  • dà diritto a condurre tutti gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è valida, sia immatricolati all’estero sia in Italia, anche non appartenenti al soggetto straniero (es.: veicoli a noleggio senza conducente con targa italiana);
  • dà diritto a condurre solo quei veicoli per cui essa è valida secondo le norme del Paese che l’ha rilasciata. Per verificare se un tipo di patente consente di guidare un certo veicolo è necessario riferirsi alle indicazioni riportate sulla medesima;
  • deve essere accompagnata dal certificato di abilitazione professionale o da altri titoli abilitativi se prescritti dalle norme internazionali per la guida di determinati veicoli;
  • se rilasciata su modelli non conformi alle convenzioni internazionali deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana o dalla patente internazionale;
  • non necessita di traduzione il modello ufficiale definito dalla Convenzione di Vienna del 1968;
  • la traduzione può essere effettuata dai funzionari della sede diplomatica o consolare italiana all’estero o della sede in Italia della Nazione interessata. È legittima la traduzione di perito iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio purché giurata davanti a notaio o cancelliere giudiziario.

Norme valide per le patenti comunitarie

Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia.

Se sulla patente comunitaria non è riportata la scadenza, il titolare può, entro i primi due anni all’acquisizione della residenza, richiedere il riconoscimento o la conversione. Trascorsi due anni diventa obbligatoria la conversione (art. 136 bis).

La circolare 6946 del 26 marzo 2014 precisa che:

  • il titolare di patente di guida comunitaria che non presenta scadenza, già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013, doveva convertire la sua patente entro il 19 gennaio 2015 e cioè nei due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
  • il titolare di patente di guida comunitaria che non presenta scadenza, che abbia acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza.

Per residenza si intende tanto quella anagrafica quanto quella normale. Per i soli cittadini UE/SEE è possibile ottenere la conversione con la residenza normale che implica:

  • dimora per almeno 185 giorni all’anno in territorio italiano, oppure;
  • interessi personali tali da significare un legame stabile con il territorio italiano.

In alternativa è sufficiente la qualifica di studente in territorio italiano per almeno sei mesi all’anno. I conducenti muniti di patente comunitaria sono tenuti all’osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite dal Codice della strada.  Il provvedimento di sospensione della patente è applicabile, al pari di ogni altra sanzione, anche alle patenti estere comunitarie. Il titolare di patente comunitaria cui viene imposta la revisione della medesima, ha l’obbligo di convertirla prima di sostenere gli esami.

Conversione della patente di guida estera

La conversione è possibile solo per gli Stati dell’UE/SEE e quelli con cui è in vigore un accordo di reciprocità. Per alcuni Stati non UE/SEE è prevista la conversione secondo particolari condizioni. Per ottenere la conversione di una patente non UE/SEE, è vincolante il conseguimento PRIMA della data di acquisizione della residenza in Italia.

Istruzioni particolari

  • Non è consentito convertire una patente che a sua volta sia stata ottenuta per conversione di patente di uno Stato che non abbia accordi di reciprocità con l’Italia.
  • Le traduzioni fatte dal traduttore (quindi non rilasciate dal Consolato) vanno ASSEVERATE in Tribunale.
  • Le traduzioni e tutte le dichiarazioni rilasciate dal Consolato o Ambasciata vanno LEGALIZZATE in Prefettura.
  • La conversione è consentita solo con permesso di soggiorno valido, oppure presentando la relativa ricevuta di richiesta di rinnovo.
  • Se la persona che vuole ottenere la conversione è titolare di patente italiana conseguita per esame, può rinunciare alla medesima (solitamente di categoria inferiore).
  • L’accertamento sulla residenza storica è fondamentale per tutti i cittadini extracomunitari, che possono condurre veicoli per il primo anno e convertire la loro patente solo entro il quarto anno dalla prima residenza in Italia.

Patente estera scaduta: cosa fare

  • per le patenti comunitarie è possibile ottenere la conversione senza esame di revisione se la patente è scaduta da meno di tre anni, occorre però un nulla osta consolare legalizzato in Prefettura (per i Paesi ove è previsto) oppure un nulla osta dell’Ente di rilascio. Quest’ultimo deve essere munito di traduzione Asseverata in tribunale qualora siano presenti caratteri non latini;
  • per le patenti di paesi al di fuori dell’UE o SEE non è prevista la conversione dopo la scadenza.

Patente o Permesso internazionale di guida

La patente italiana è sufficiente per la guida nei Paesi UE o SEE, oltre che nei Paesi extra UE con i quali è in essere un trattato bilaterale tale che riconoscono valida per la guida la patente nazionale italiana, come la Svizzera, l’Algeria o la Turchia. In tutti gli altri Stati, a condizione che abbiano sottoscritto la Convenzione di Vienna e/o di Ginevra, è necessario il possesso della patente internazionale o del permesso internazionale.

Il permesso internazionale di guida, valido al massimo un anno e comunque non oltre la scadenza della relativa patente italiana, viene rilasciato per utilizzo negli Stati aderenti solo alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Ginevra del 19.9.1949.

La patente internazionale di guida, valida al massimo per tre anni e comunque non oltre la scadenza della relativa patente italiana, viene rilasciata per utilizzo negli Stati aderenti alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna dell’8.11.1968.

In ogni caso dubbio è preferibile richiedere all’Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la “Patente Internazionale di Guida” o il “Permesso Internazionale di Guida”, ovvero se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra, tenendo presente che in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana.

Scarica la guida

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CHIAMA IL NUMERO

Prenota la visita medica
presso una delle nostre 2 sedi